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Sentenza

Sentenza del 28/03/2018 n. 7631 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano impugnato gli atti con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato la maggiore imposta relativa al trasferimento di un terreno sito in Roma, revocando le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge n. 388 del 2000 in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Dopo le decisioni sfavorevoli dei giudici tributari di merito, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, ma nelle more ha aderito alla definizione della lite fiscale prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011, pagando la somma dovuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché la lite era stata definita mediante presentazione della domanda di definizione e pagamento di Euro 3.631,50. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, ritenendo non più attuale la precedente decisione di merito e precisando che la cessazione della materia del contendere impedisce il consolidamento degli effetti delle sentenze non passate in giudicato. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 33

    Prevedeva agevolazioni fiscali in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali applicabili al trasferimento di terreni; tali agevolazioni erano state revocate dall'Amministrazione finanziaria nel caso esaminato.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 111 del 2011

    Ha consentito la definizione delle liti fiscali pendenti mediante presentazione di un'apposita domanda e pagamento della somma prevista. L'adesione validamente perfezionata ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1

    Consente di dichiarare l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere quando sopravviene una situazione che elimina il conflitto tra le parti, come la definizione della lite fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Costituisce il riferimento processuale per la cassazione senza rinvio, applicata quando la controversia non può più essere proseguita perché è venuto meno l'oggetto del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 310, comma 2

    La Corte evidenzia la differenza tra la generale estinzione del processo e la cessazione della materia del contendere: in quest'ultima ipotesi le sentenze di merito non passate in giudicato vengono caducate e non conservano effetti regolatori sul rapporto controverso.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene validamente definita mediante una procedura di condono o definizione agevolata, con presentazione della domanda e pagamento richiesto, il giudizio perde il proprio oggetto e deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La definizione della lite non comporta normalmente una decisione nel merito a favore del contribuente o dell'Amministrazione: elimina il conflitto e rende inutili le precedenti pronunce non definitive.
  • In situazioni analoghe, è importante documentare sia la presentazione della domanda di definizione sia l'integrale e tempestivo pagamento, perché tali elementi dimostrano il perfezionamento della procedura.
  • La cessazione della materia del contendere può condurre alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, evitando che una precedente decisione non definitiva produca effetti di giudicato sostanziale.
  • La compensazione delle spese è possibile quando la controversia si chiude per un fatto sopravvenuto, quale la definizione agevolata, che non consente di individuare una parte integralmente soccombente.

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