Cassazione Civile, Ordinanza n. 35929/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico, già inserito nelle graduatorie per l'assistenza primaria, ha agito contro l'azienda sanitaria provinciale sostenendo che questa avesse tardato, dal 31 marzo 2017 al 21 ottobre 2020, a comunicare alla Regione il verificarsi delle condizioni per l'individuazione delle zone carenti di medicina primaria nell'ambito di San Giovanni in Fiore. Secondo la prospettazione attorea, tale ritardo gli avrebbe fatto perdere la chance di ottenere prima l'incarico di assistenza primaria, poi effettivamente conferito dopo l'annullamento in sede amministrativa della sua esclusione dalle graduatorie. In ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il medico ha chiesto che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la domanda risarcitoria si fondasse sia sull'inerzia nell'individuazione delle zone carenti, sia sull'omessa stipula della convenzione, da lui ricondotta a un comportamento non discrezionale e comunque estraneo al sindacato sull'atto amministrativo in sé. L'azienda sanitaria ha resistito nel merito eccependo la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la pretesa risarcitoria sarebbe connessa alla dedotta illegittimità dell'omesso esercizio di poteri amministrativi disciplinati da fonti collettive e atti di programmazione sanitaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, poiché, dopo l'eccezione sollevata dalla controparte, sussisteva un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito. Nel merito, tuttavia, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che il petitum sostanziale non era un mero risarcimento per comportamento materiale, ma il sindacato sul ritardo nell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale relativo all'individuazione delle zone carenti e alla programmazione del servizio sanitario. La domanda di danno era dunque consequenziale a una pretesa di esercizio del potere pubblicistico, rientrante nell'ambito della tutela attribuita al giudice amministrativo anche per il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Le parti sono state rimesse dinanzi al giudice amministrativo; nessuna statuizione sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 34 ACNL 20 gennaio 2005
«Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa comunicazione al comitato aziendale di cui all’art. 23, rispettivamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33»
La Corte lo richiama come fonte che disciplina l'attività di individuazione delle zone carenti, evidenziando che si tratta di un segmento dell'esercizio di poteri amministrativi inseriti nella programmazione sanitaria.
art. 7, commi 1 e 4, d.lgs. n. 104 del 2010
Viene indicato come base della giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni della pubblica amministrazione e alle domande risarcitorie consequenziali alla lesione di interessi legittimi.
art. 30 d.lgs. n. 104 del 2010
È richiamato quale norma che consente la tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo quando il danno derivi dall'esercizio del potere amministrativo.
art. 7 c.p.a.
La Corte lo richiama indirettamente per ribadire che restano riservate al giudice ordinario le domande risarcitorie fondate su meri comportamenti della pubblica amministrazione non riconducibili all'esercizio di un potere.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare soprattutto attraverso la causa petendi e la natura della posizione soggettiva dedotta, non la sola formula utilizzata nella domanda.
- Quando il danno lamentato è conseguenza del ritardo o dell'omesso esercizio di un potere amministrativo discrezionale, la controversia appartiene al giudice amministrativo, anche se la domanda è formalmente di risarcimento del danno o di perdita di chance.
- La tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo è ammissibile quando il pregiudizio sia collegato alla lesione di un interesse legittimo derivante dall'esercizio, dall'omissione o dal ritardo nell'esercizio del potere pubblico.
- La giurisdizione del giudice ordinario residua soltanto quando il danno sia provocato da un comportamento della pubblica amministrazione non riconducibile al precedente esercizio di poteri amministrativi.
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma solo in presenza di un ragionevole dubbio sulla giurisdizione, altrimenti difetta l'interesse ad agire.
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