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Sentenza

Sentenza del 11/02/2021 n. 3426 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Ufficio, della possibilità di beneficiare del "ravvedimento operoso" per omessi versamenti delle accise sul gas naturale: l'Ufficio comunicò l'irregolarità e negò la riduzione delle sanzioni perché i versamenti sono stati eseguiti solo dopo che la società aveva ricevuto una comunicazione/atto preclusivo. L'Amministrazione impugna la decisione della CTR che aveva ritenuto che la citata comunicazione non fosse idonea a precludere il ravvedimento, sostenendo violazione e falsa applicazione dell'art.13 del D.Lgs. n.472/1997.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso ai sensi dell'art.366 c.p.c., nn.4 e 5, perché la parte ricorrente non ha trascritto o allegato negli atti in Cassazione il documento decisivo (la lettera raccomandata di invito alla regolarizzazione) dal quale si sarebbe dovuta desumere la preclusione al ravvedimento. Alla luce di ciò la Corte ha rigettato il ricorso. In motivazione la Corte ha poi richiamato il principio già affermato dalla giurisprudenza (Cass. Sez.5, n.30034/2018) secondo cui per il tardivo versamento dell'imposta sul gas si applica la sanzione speciale prevista dall'art.3, comma 4 del D.Lgs. n.504/1995 (indennità di mora) e non la sanzione generale del D.Lgs. n.471/1997 art.13, per effetto del principio di specialità.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 472/1997, art.13

    "la sanzione è ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento..."

    Disciplina del ravvedimento operoso: consente la riduzione purché la violazione non sia già stata constatata né siano iniziate attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza; la sua efficacia preclusiva richiede prova documentale della formalità.

  • Decreto Legislativo n. 504/1995, art.3, comma 4

    "indennità di mora" (per il tardivo versamento dell'imposta di consumo sul gas)

    Per il gas naturale la sanzione applicabile è l'indennità di mora prevista da questa norma, speciale e non cumulabile con la sanzione generale prevista dal D.Lgs. n.471/1997.

  • Decreto Legislativo n. 471/1997

    Normativa sanzionatoria tributaria generale richiamata: la Corte sottolinea il principio di specialità che, in materia di accise sul gas, prevale sulla disciplina sanzionatoria generale.

  • Codice di procedura civile, art.360 c.p.c., comma 1, n.3

    Fondamento formale invocato dall'Amministrazione per denunciare violazione e falsa applicazione di norme in sede di ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art.366 c.p.c., nn.4 e 5

    Norme che giustificano l'inammissibilità del motivo di ricorso in Cassazione quando la parte non indica o non trascrive negli atti documenti decisivi per la decisione: qui hanno determinato il rigetto del ricorso per carenza documentale.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez.5, Sent. n.30034/2018

    Precedente richiamato che afferma che per il tardivo versamento dell'imposta sul gas si applica l'indennità di mora ex D.Lgs. n.504/1995 art.3(4), escludendo la sanzione generale ai sensi del principio di specialità.

Massime di principio

  • Per le accise sul gas naturale la sanzione tipica per tardivo versamento è l'indennità di mora prevista dal D.Lgs. n.504/1995 art.3(4); non è applicabile cumulativamente la sanzione generale del D.Lgs. n.472/1997 art.13.
  • Il ravvedimento operoso (riduzione della sanzione) è precluso se la violazione è già stata constatata o se sono iniziate attività di accertamento (accessi, ispezioni, verifiche) di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza; però la preclusione deve essere provata con documenti formali.
  • In sede di Cassazione chi censura la valutazione di fatti e di prove fatta dal giudice d'appello deve allegare o trascrivere negli atti i documenti decisivi (es. la comunicazione/atto che avrebbe prodotto la preclusione); la mancata produzione rende il motivo inammissibile.
  • Se l'Amministrazione pretende di impedire il ravvedimento con una comunicazione, è necessario che tale comunicazione risulti negli atti e che dalla lettura emergano gli elementi di formale conoscenza dell'accertamento da parte del contribuente.
  • In controversie tributarie con profili sia sostanziali (tipo di sanzione applicabile) sia processuali (prova documentale della preclusione), è strategico curare la documentazione probatoria fin dai primi gradi e produrla nelle impugnazioni per evitare l'inammissibilità per carenza di elementi.

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