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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38484/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per cessione di cocaina (art. 73, D.P.R. 309/1990), deducendo: a) vizio di motivazione e violazione di norma in relazione al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova (art. 168-bis), sostenendo che la Corte d'appello ha semplicemente richiamato il primo giudice e non ha valutato le osservazioni difensive; b) errata applicazione della recidiva specifica infraquinquennale (art. 99 c.p.), per errore nella datazione del reato presupposto e per il decorso di oltre cinque anni tra il precedente reato e quello contestato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul rifiuto della messa alla prova, ritenendo adeguatamente motivata l'esclusione della prognosi favorevole per la reiterazione del reato alla luce del precedente specifico e della natura non occasionale della condotta (cliente abituale). Ha ritenuto corretta anche l'applicazione della recidiva infraquinquennale, chiarendo che il termine quinquennale si calcola dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto (sentenza G.U.P. del 5/7/2017 passata in giudicato il 7/3/2018), quindi entro i cinque anni rispetto al fatto del 18/7/2022. Confermata la condanna a sei mesi di reclusione e 1.200 euro di multa, con applicazione della recidiva specifica e della diminuzione per il rito, nonché condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, quinto comma

    Norma sostanziale che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; nella fattispecie è stata applicata per la cessione di cocaina oggetto di giudizio.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Riferita dall'impugnante in relazione alla messa alla prova; la Corte ha ritenuto che la normativa non consentisse l'ammissione alla messa alla prova in presenza di precedente penale specifico e di elementi che indicano la non occasionalità della condotta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure motivazionali proposte dal ricorrente.

  • art. 99 cod. pen., secondo comma, n. 2

    "se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente"

    Per il riconoscimento della recidiva infraquinquennale il termine di cinque anni si computa a partire dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto (dies a quo = data del definitivo della precedente condanna), non dalla data di commissione del reato antecedente.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 32785 del 13/07/2021 (Amadasi) e Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016 (Graviano)

    Costante giurisprudenza della Cassazione che conferma il criterio per il calcolo del quinquennio: si tiene conto del passaggio in giudicato della sentenza presupposto.

Massime di principio

  • La messa alla prova può essere esclusa quando sussistono precedenti specifici e indizi che la condotta non sia occasionale (es. dichiarazioni di 'cliente abituale'); la presenza di una misura cautelare anche mite può essere interpretata come indice di pericolo di reiterazione.
  • Per l'applicazione della recidiva infraquinquennale (art. 99, secondo comma, n.2), il quinquennio si calcola dalla data del passaggio in giudicato della sentenza precedente, non dalla data di commissione del reato presupposto.
  • In impugnazione per vizio di motivazione occorre dimostrare l'assenza totale di argomentazione o la manifesta illogicità del ragionamento: la mera reiterazione delle argomentazioni del giudice di primo grado non è di per sé sufficiente a fondare la cassazione se la motivazione di merito è congrua e puntuale.
  • La documentazione del casellario giudiziale va valutata insieme alle date processuali (in particolare il definitivo della precedente condanna) per stabilire l'operatività delle aggravanti o recidive.
  • Nelle contestazioni relative alla valutazione della prova (es. non occasionalità della condotta) il rimedio in Cassazione è limitato e richiede censure precise sulla valutazione logico-giuridica effettuata dai giudici di merito.

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