Sentenza del 22/03/2017 n. 7252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2001, concernente la tassazione separata della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile. Il motivo di ricorso riguardava la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, comma 1, e 58, comma 2. In particolare, l'Agenzia sosteneva che l'ordine di servizio attestante la delega di firma, sebbene prodotto tardivamente in primo grado, fosse comunque utilizzabile in appello poiché inserito nel fascicolo di parte di primo grado depositato insieme al fascicolo d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo utilizzabile il documento sulla delega di firma. Il giudice d'appello può fondare la decisione su documenti tardivamente prodotti in primo grado quando questi siano stati ritualmente acquisiti al fascicolo processuale in appello entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. È sufficiente anche il deposito del fascicolo di parte di primo grado contenente il documento, poiché tale modalità consente alla controparte di conoscerlo e di esercitare il diritto di difesa. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
termine per il deposito di documenti di venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine è perentorio anche in appello, in forza del richiamo alle norme del giudizio di primo grado. Tuttavia, un documento tardivamente prodotto in primo grado può essere utilizzato se viene ritualmente acquisito al fascicolo d'appello entro tale termine.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello. Tale facoltà comprende anche documenti già presenti nel fascicolo di primo grado, purché il fascicolo sia depositato tempestivamente e il documento sia posto a disposizione della controparte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Rende applicabili al giudizio d'appello le norme relative al giudizio di primo grado, tra cui il termine previsto dall'art. 32 per il deposito dei documenti.
Art. 327 c.p.c.
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, considerando la sospensione feriale dei termini processuali.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva produzione di un documento in primo grado non ne comporta necessariamente l'inutilizzabilità definitiva: il documento può essere riproposto o acquisito in appello nei termini previsti per il deposito.
- Il deposito in appello del fascicolo di parte di primo grado, contenente il documento, può soddisfare l'esigenza di produzione documentale e rendere il documento utilizzabile, purché avvenga tempestivamente.
- Il criterio sostanziale è la tutela del contraddittorio: il documento è utilizzabile quando la controparte ne abbia avuto conoscibilità concreta e possibilità di difendersi.
- Il rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza è essenziale; una produzione oltre tale termine può essere dichiarata inutilizzabile.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla validità dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia considerando anche il documento sulla delega di firma e gli ulteriori motivi ancora rilevanti.
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