Sentenza n. 337/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 4.4.2024, n. 74, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lavoro, 4 aprile 2024, n. 74, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito delle somme spettanti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, ed era stato condannato il Ministero a emettere la carta e a corrispondere gli importi dovuti, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza, rivalutazione monetaria. Alla prima ricorrente spettavano 2.000 euro per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; al secondo ricorrente 500 euro per l’anno scolastico 2020/21. Dopo la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero si è costituito senza contestare né dimostrare l’avvenuto adempimento. È stata quindi dedotta l’inottemperanza al giudicato e richiesta l’adozione delle misure esecutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta e l’irrogazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Il Ministero è stato ordinato di rilasciare a ciascun ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 2.000 euro alla prima ricorrente e 500 euro al secondo ricorrente, oltre agli accessori previsti dal giudicato, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Il Collegio ha valorizzato il mancato assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dell’onere di provare l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva la tutela, inclusa la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il termine di 120 giorni per l’esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni è stato ritenuto decorso dopo la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
L’Amministrazione che deduce l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo deve fornire la prova dell’adempimento; nel caso concreto il Ministero, pur costituito, non ha dimostrato di avere eseguito le obbligazioni imposte dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo impone all’Amministrazione non soltanto il pagamento di somme ma anche il compimento di attività ulteriori, come l’emissione di un documento o beneficio amministrativo, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e applicare una penalità di mora per il ritardo.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l’inadempimento del giudicato può essere fatto valere mediante actio iudicati, purché il titolo sia stato notificato secondo legge.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che intenda opporre l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato deve dimostrarlo; la mera costituzione in giudizio, non accompagnata da contestazioni o prova dell’adempimento, non è sufficiente.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta appartenente all’Amministrazione obbligata, conferendogli il potere di provvedere in via sostitutiva entro il termine stabilito.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione e cessare con l’adempimento oppure, se l’inadempimento persiste, con l’insediamento del commissario ad acta, quando l’esecuzione richieda attività amministrative ulteriori rispetto al mero pagamento di una somma.
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