Sentenza n. 324/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Ministero dell'Interno assunto al prot. n. 557/PAS/U/002912/10171.59, del 03.03.2022, di decisione sul ricorso gerarchico presentato dal sig. Baldassarri il 29.10.2021 avverso il provvedimento prefettizio n. 5887/2019, datato 22.02.2022 e notificato il 03.03.2022, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni; -degli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequanziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e il successivo decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo violazione degli artt. 43 e 39 del T.U.L.P.S., difetto di motivazione, erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria, violazione dei principi di affidamento e proporzionalità. Ha sostenuto che il divieto fosse fondato essenzialmente sulla denuncia-querela presentata dal cognato, senza una condanna penale irrevocabile, e che non fosse stata svolta una valutazione complessiva della sua personalità. Ha inoltre dedotto che il decreto ministeriale fosse motivato mediante meri richiami giurisprudenziali e che l'ampia discrezionalità prefettizia fosse degenerata in arbitrio. Ha valorizzato la successiva cessione delle armi, l'assenza di precedenti episodi di abuso delle stesse e la necessità di praticare la caccia per finalità di esercizio fisico. Le amministrazioni hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del TAR Marche in favore del TAR Lazio, in ragione della sede del Ministero dell'Interno, e hanno comunque sostenuto la legittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto previsto dall'art. 13, commi 1 e 4-bis, c.p.a., poiché il provvedimento lesivo di base era il divieto prefettizio, i cui effetti erano limitati al territorio della Prefettura di Pesaro e Urbino. La decisione ministeriale sul ricorso gerarchico, essendo meramente confermativa e priva di autonoma capacità lesiva, accede al provvedimento presupposto e non sposta la competenza territoriale verso il TAR Lazio. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Il Collegio ha ritenuto che il divieto, fondato sugli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., costituisca misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, adottata sulla base di una prognosi sull'affidabilità del detentore e sul rischio di abuso delle armi. La valutazione prefettizia è ampiamente discrezionale e può fondarsi anche su fatti non assistiti da condanna penale irrevocabile, nonché su condotte aggressive, conflitti personali e circostanze indicative di scarso autocontrollo. Nel caso concreto, l'amministrazione non si è basata sulla sola querela, ma su una pluralità di elementi: le segnalazioni del Commissariato di P.S., il ritiro cautelare delle armi, la persistente conflittualità con il cognato, il referto medico relativo alle lesioni, la sentenza penale di condanna per lesioni e minaccia grave e le ulteriori dichiarazioni della persona offesa. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a fondare una ragionevole prognosi di non affidabilità, anche se la sentenza penale non era ancora passata in giudicato al momento del decreto prefettizio. È stata esclusa la necessità di un accertato abuso delle armi o di una complessa indagine introspettiva sulla personalità. La cessione delle armi è stata considerata comportamento necessitato dall'ordine prefettizio; l'assenza di precedenti abusi non decisiva; la pratica venatoria non espressione di un diritto soggettivo pieno alla detenzione delle armi. È stata inoltre ritenuta adeguata la motivazione del decreto ministeriale, che aveva richiamato i presupposti fattuali della misura, le controdeduzioni prefettizie e la natura preventiva e discrezionale del giudizio di inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 13, commi 1 e 4-bis, c.p.a.
“Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.”; “La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali”
Quando l'atto lesivo produce effetti diretti limitati al territorio regionale, prevale il criterio dell'efficacia spaziale su quello della sede dell'autorità emanante. La decisione resa da un'autorità centrale sul ricorso gerarchico, se meramente confermativa, accede al provvedimento di base e non modifica la competenza territoriale.
art. 11 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
“Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta”; “Le autorizzazioni [...] possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego”
La buona condotta costituisce presupposto delle autorizzazioni di polizia e la sopravvenienza di circostanze ostative può giustificarne la revoca.
art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
“Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne”
Il Prefetto dispone di un potere cautelare e preventivo ampiamente discrezionale, esercitabile sulla base di una prognosi di possibile abuso delle armi e non soltanto dopo un abuso già accertato.
art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)
“Non può essere conceduta la licenza di portare armi [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”
L'affidabilità personale e l'assenza di rischio di abuso sono requisiti autonomi e rigorosi; la relativa valutazione può fondarsi anche su condotte non costituenti reato o non sfociate in condanna irrevocabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, fondata su una prognosi circa l'affidabilità del destinatario e il rischio di abuso delle armi.
- Nell'esercizio del potere previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S., il Prefetto può valorizzare una pluralità di elementi oggettivi, comprese condotte aggressive, conflitti personali, minacce, lesioni e segnali di scarso autocontrollo, anche quando tali elementi non abbiano ancora determinato una condanna penale irrevocabile o non riguardino l'uso di armi.
- La valutazione prefettizia sull'affidabilità nell'uso delle armi è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica della completezza dell'istruttoria, della congruità e ragionevolezza della prognosi e dell'assenza di manifesta irrazionalità o arbitrarietà.
- Per adottare il divieto di detenzione di armi non è necessario dimostrare un obiettivo e già accertato abuso delle armi, essendo sufficiente che le circostanze concrete facciano dubitare dell'affidabilità del soggetto e rendano ragionevole il rischio di futuri abusi.
- Ai fini della competenza territoriale, quando il provvedimento lesivo di base produce effetti diretti limitati al territorio di una Regione, trova applicazione il criterio dell'efficacia spaziale dell'atto; la decisione meramente confermativa dell'autorità centrale sul ricorso gerarchico accede al provvedimento originario e non sposta la competenza al TAR della sede dell'autorità centrale.
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