Risoluzione n. 78 del 30/08/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo Z162 per utilizzare in compensazione, tramite F24, le agevolazioni riconosciute a imprese e professionisti ammessi alla ZFU Centro Italia nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016. Indica anche le modalità di compilazione dell’F24 e il riferimento normativo delle agevolazioni.
Istituzione del codice tributo Z162 per le agevolazioni ZFU Centro Italia
Istituzione del codice tributo per le agevolazioni ZFU Centro Italia
La risoluzione disciplina l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste per le imprese e i professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Viene istituito uno specifico codice tributo per consentire la compensazione delle somme agevolate.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama innanzitutto l’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che estende le agevolazioni già previste per le imprese localizzate nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
È inoltre richiamato l’articolo 22-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha esteso le medesime agevolazioni anche ai professionisti.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Le agevolazioni riguardano:
- le imprese localizzate nella zona franca urbana nei comuni interessati dagli eventi sismici;
- le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019;
- i professionisti, in forza dell’estensione prevista dal decreto-legge n. 32/2019.
Il documento precisa un’esclusione specifica: sono escluse le imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007, se alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nella zona franca.
Elenchi dei soggetti ammessi
La risoluzione segnala che, con decreto direttoriale del 7 agosto 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni.
Codice tributo istituito
Per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni mediante modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE dell’Agenzia delle Entrate, viene istituito il seguente codice tributo:
- Z162: "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 759, lettera a), della legge n. 145/2018".
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo Z162 va esposto nella sezione "Erario";
- va indicato in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" quando si utilizza l’agevolazione in compensazione;
- nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice va indicato nella colonna "importi a debito versati";
- il campo "anno di riferimento" deve riportare l’anno d’imposta per il quale l’agevolazione è riconosciuta, nel formato "AAAA".
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