Cassazione Civile, Ordinanza n. 31086/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva in precedenza chiesto il rimborso dell'ICI versata per gli anni 1994-2007, impugnando il silenzio-rifiuto dell'ente sull'istanza del 25 settembre 2007. In primo grado il ricorso era stato accolto solo per il periodo 2005-2007; in appello era stato riconosciuto il rimborso integrale. L'ente aveva poi proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l'altro, con il quinto motivo, la decadenza dal diritto al rimborso. La precedente decisione di legittimità aveva però motivato nel senso che il termine quinquennale decorreva dall'attribuzione della rendita del 31 maggio 2007 e che, essendo l'istanza del 25 settembre 2007, la contribuente non era decaduta; nondimeno, nel dispositivo risultava erroneamente scritto che era accolto il quinto motivo del ricorso dell'ente. La società ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, sostenendo la palese divergenza tra motivazione e dispositivo e la volontà effettiva della Corte di dare ragione alla contribuente. In subordine ha chiesto la revocazione per errore di fatto, deducendo l'erronea inversione delle parti processuali. L'ente si è opposto a entrambe le domande.
La decisione
La Corte ha accolto la sola domanda di correzione dell'errore materiale, rilevando che dalla motivazione e dalla condanna alle spese emergeva chiaramente la volontà di rigettare il ricorso dell'ente e di confermare l'accoglimento della domanda di rimborso della contribuente. Ha quindi disposto la rettifica della precedente ordinanza, sostituendo la formula di accoglimento del quinto motivo con il rigetto di tutti i motivi del ricorso dell'ente e correggendo il dispositivo nel senso del rigetto del ricorso del Comune e della sua condanna alle spese. La subordinata domanda di revocazione è stata dichiarata assorbita. Le spese di questa fase sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
richiamato come base normativa per la correzione degli errori materiali del provvedimento
art. 391-bis c.p.c.
richiamato, insieme all'art. 287 c.p.c., per consentire la correzione dell'errore materiale in cassazione
art. 384, comma 2, c.p.c.
menzionato nel testo della precedente decisione come norma che consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- L'errore materiale della sentenza è emendabile quando vi sia una divergenza ictu oculi percepibile tra la volontà del giudice, desumibile complessivamente dalla motivazione e dagli accessori del provvedimento, e la sua espressione letterale nel dispositivo.
- Ai fini dell'individuazione del contenuto effettivo della decisione, il dispositivo non va letto isolatamente, ma coordinato con la motivazione, che può rivelare la reale volontà decisoria del giudice.
- Costituisce errore materiale correggibile la svista che non incide sulla sostanza del giudizio, ma solo sulla sua formulazione esterna, quando l'erronea intestazione dell'accoglimento a un motivo di ricorso anziché a un altro risulti manifestamente incompatibile con la motivazione e con la regolazione delle spese.
- La condanna alle spese può essere un indice significativo della parte effettivamente soccombente e contribuire a ricostruire il deliberato sostanziale della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30924/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30925/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30927/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30928/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30929/2022 del 20/10/2022
- ordinanza_civile · 20 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30930/2022 del 20/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →