Cassazione Penale, Sentenza n. 24254/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Sassari (7/10/2021) che aveva confermato la condanna per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) relativamente alle dichiarazioni rese il 21/05/2014 in qualità di teste dinanzi al giudice di pace di Nuoro. Il ricorrente denunciava un vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi probatori (foto e consulenza tecnica) che avrebbero documentato danni anche sulla parte sinistra dell'autovettura Seat, incompatibili con la ricostruzione dei giudici e tali da disarticolare la valutazione di responsabilità per falsa testimonianza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto con motivi generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto che i giudici del merito (primo e secondo grado) avessero compiutamente esaminato le foto e la consulenza tecnica, valutando i danni sulla fiancata sinistra e sulla parte frontale dell'auto, e avessero logicamente escluso la compatibilità dei danni con l'urto contro un veicolo in movimento come riferito dal ricorrente. I giudici hanno concluso che i danni frontali erano riconducibili a un urto contro un punto fisso e non a un impatto frontale o semifrontale con un'altra vettura, confermando così la falsità delle dichiarazioni rese. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la successiva intervenuta prescrizione del reato rispetto all'inammissibilità del ricorso. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Norma che punisce la falsa testimonianza; la condanna del ricorrente è stata pronunciata sulla base della valutazione della falsità delle dichiarazioni rese come teste circa le modalità dell'incidente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato sintetizzato nei limiti indispensabili ai fini della motivazione.
art. 23, comma 8, d.l. 137/28-10-2020 conv. in legge 176/18-12-2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30-12-2021 n. 228 conv. in legge n. 15/25-02-2022
Norme che hanno autorizzato la trattazione del ricorso con procedura scritta (misure emergenziali prorogate), richiamate per la modalità di svolgimento del processo.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020 (Rv. 278457)
Richiamata per il principio secondo cui il vizio di travisamento per omissione sussiste quando manca la motivazione su un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo; la Corte ha però ritenuto che non vi fosse omissione perché i giudici avevano valutato gli elementi in questione.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sent. n. 51032 del 05/12/2013 (Mevoli, Rv. 258507)
Richiamata per il principio che il giudice deve valutare la pertinenza e la rilevanza delle dichiarazioni probatorie anche se tali dichiarazioni in concreto non influiscono sulla decisione; usata per confermare la correttezza della disamina operata dal giudice di merito.
Giurisprudenza: S.U. n. 32 del 22/11/2000 (De Luca, Rv. 217266)
Richiamata per affermare che la sopravvenuta prescrizione del reato, intervenuta dopo la sentenza impugnata, è irrilevante quando il ricorso sia inammissibile e quindi non idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione.
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione di un motivo che denuncia omissione nella valutazione delle prove è necessario dimostrare che l'elemento probatorio era stato effettivamente acquisito in atti e che la sua omessa valutazione sia stata decisiva per la decisione; mere formule generiche non sono sufficienti.
- La Corte di legittimità valuta se il giudice del merito ha compiutamente esaminato le prove (foto, CTU, ecc.) e se la motivazione è logica e completa; quando la motivazione mostra una disamina motivata e coerente, la censura per travisamento per omissione viene respinta.
- Nel giudizio di Cassazione i profili di fatto già valutati e adeguatamente argomentati dai giudici del merito sono difficilmente ribaltabili se il ricorso non dimostra specifici vizi di diritto o macroscopici errori logici.
- La genericità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità: chi impugna deve indicare con precisione il vizio e spiegare in che modo esso abbia inciso sulla decisione.
- La sopravvenuta prescrizione successiva alla sentenza impugnata non influenza l'esito del ricorso se questo è inammissibile; l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto d'impugnazione.
- Rischio di sanzioni economiche: un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende; è dunque prudente valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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