Sentenza del 14/05/2019 n. 2898 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Onere della prova - Buona fede - Frode - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della detrazione dell'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite quanto a beni o servizi, ma fatturate da un soggetto diverso da quello realmente coinvolto. Il punto decisivo era stabilire se il contribuente avesse agito in buona fede oppure se fosse consapevole, o avrebbe dovuto essere consapevole usando l'ordinaria diligenza, della frode o dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. L'Ufficio deve fornire elementi idonei a dimostrare l'assenza di buona fede del contribuente.
La decisione
È stato ritenuto legittimo il recupero dell'IVA detratta quando l'Amministrazione finanziaria dimostri che il contribuente non era in buona fede e che, in relazione agli elementi disponibili, conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode. In tale situazione il diritto alla detrazione viene negato, anche se le operazioni economiche sottostanti sono state materialmente eseguite. La decisione si pone nel solco degli orientamenti richiamati della Corte di cassazione.
Norme richiamate
Art. 19 d.P.R. 633/1972
La detrazione dell'IVA spetta solo quando l'imposta è riferita ad acquisti effettivamente inerenti e documentati nell'ambito dell'attività economica. Il diritto può essere escluso quando il contribuente partecipa consapevolmente, o con colpevole ignoranza, a una frode.
Art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
La fatturazione irregolare o relativa a operazioni non riferibili al soggetto indicato può comportare il recupero dell'imposta, senza consentire al destinatario della fattura di detrarre l'IVA quando manchi la buona fede.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la mera effettiva esecuzione della cessione o della prestazione non garantisce il diritto alla detrazione: occorre anche che il soggetto indicato in fattura sia effettivamente il cedente o prestatore, oppure che il contribuente dimostri la propria buona fede.
- L'Amministrazione finanziaria deve provare, tramite elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; non è sufficiente la sola irregolarità formale della fattura.
- Il contribuente deve adottare un livello di diligenza adeguato alle circostanze, verificando l'affidabilità della controparte quando emergano anomalie quali prezzi anomali, assenza di struttura aziendale, modalità di pagamento insolite o incoerenze commerciali.
- Se gli elementi raccolti dimostrano l'assenza di buona fede, l'IVA detratta può essere recuperata anche quando i beni o servizi siano stati realmente acquistati e utilizzati nell'attività d'impresa.
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