Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37462/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori per l’ammodernamento e potenziamento di una ferrovia. La stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la gara alla società ricorrente e poi aveva revocato l’aggiudicazione richiamando l’irregolarità fiscale ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, nonché la sopravvenuta emersione di una procedura concorsuale: la società era stata ammessa prima a concordato preventivo "in bianco" e poi ad amministrazione straordinaria, con rilievo anche della mancata tempestiva disclosure. Il TAR aveva respinto il ricorso contro la revoca e contro il successivo scorrimento in favore del RTI guidato dalla società poi controricorrente; il Consiglio di Stato aveva confermato. In Cassazione la società soccombente ha proposto ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato e prima il TAR avrebbero ecceduto i limiti esterni della giurisdizione sostituendosi alla stazione appaltante: con il primo motivo, perché il giudice amministrativo avrebbe individuato come causa di esclusione l’assenza di autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara del soggetto ammesso al concordato "in bianco"; con il secondo motivo, perché avrebbe creato una ragione di esclusione diversa e ulteriore rispetto a quelle poste a base della revoca e dell’esclusione. La ricorrente ha quindi denunciato un preteso sconfinamento del giudice amministrativo, ma la Corte ha ricondotto le doglianze a una critica del corretto inquadramento giuridico della causa di esclusione e non a un vero difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso perché, pur formalmente prospettato come violazione del limite esterno della giurisdizione, in realtà contestava l’interpretazione e l’applicazione delle norme in materia di esclusione dalle gare pubbliche e di autorizzazione del tribunale nel concordato preventivo. Conseguentemente ha ritenuto assorbito il secondo motivo, che dipendeva dall’eventuale accoglimento del primo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti costituite ed è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato quale causa di esclusione per irregolarità fiscale nella procedura di gara

  • art. 80, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 50/2016

    disposizione di esclusione rispetto alla quale il Consiglio di Stato ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge

  • art. 186-bis, comma 4, r.d. n. 267/1942

    norma sull’autorizzazione del tribunale per la partecipazione a procedure di affidamento da parte dell’impresa ammessa a concordato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dichiarare la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice amministrativo è ammissibile solo se denuncia un vero e proprio difetto di giurisdizione o uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non è invece utilizzabile per censurare l’errore di interpretazione o applicazione della legge da parte del giudice amministrativo.
  • Se il giudice amministrativo verifica la legittimità di un provvedimento di gara accertando la corretta sussistenza dei presupposti normativi di esclusione, egli esercita un sindacato di legittimità e non si sostituisce alla stazione appaltante.
  • La doglianza che contesti il significato da attribuire a norme che regolano i requisiti di partecipazione alle gare e gli effetti di una procedura concorsuale integra un motivo di merito o di diritto sostanziale, non una questione di giurisdizione.
  • Quando un motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del vizio denunciato, i motivi logicamente dipendenti restano assorbiti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAppaltoConcordato preventivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.