Ordinanza n. 2701/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio V, prot. n. 79763 del 17 marzo 2026, con il quale è stato disposto che l'attestato relativo al «Master de Formación Permanente en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo», rilasciato in data 16 aprile 2025 dalla Universidad Europea de Valencia (Spagna), non può essere riconosciuto come titolo di formazione professionale valido in Italia, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, ai fini della specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola d'istruzione secondaria di secondo grado (codice meccanografico ADSS) (doc. 1); b) dell'avviso di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla cancellazione, ovvero al depennamento, dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative al biennio 2024/2026, emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, prot. n. AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004055 del 20 marzo 2026, (doc. 2); c) di ogni eventuale provvedimento definitivo di cancellazione, esclusione o depennamento dalle GPS relative al biennio 2024/2026, classe di concorso ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado – laureati, ove medio tempore adottato; d) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri e le note interlocutorie, ancorché non conosciuti, comunque lesivi dell'interesse della ricorrente; e per l’accertamento del diritto della ricorrente a mantenere l'iscrizione nelle GPS I fascia, classe di concorso ADSS –Sostegno scuola secondaria di II grado, con riserva in attesa dell'esito del procedimento di riconoscimento del titolo estero, ovvero, ad ottenere la valutazione comparativa in concreto del proprio percorso formativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 49 TFUE, con eventuale assegnazione di misure compensative ex art. 14 della Direttiva 2005/36/CE; e per la condanna dell'Amministrazione resistente al riesame dell'istanza di riconoscimento del titolo estero secondo i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) e dall'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE, con eventuale assegnazione di misure compensative proporzionate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un titolo estero di formazione professionale per la specializzazione sul sostegno e avviso di avvio del procedimento di cancellazione dalle GPS, con eventuale successivo depennamento
Esito
Favorevole al ricorrente (docente iscritta nelle GPS)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha escluso la riconoscibilità, ai sensi della disciplina europea sulle qualifiche professionali, di un master conseguito presso un'università spagnola ai fini della specializzazione per il sostegno didattico nella scuola secondaria di secondo grado. Ha inoltre impugnato l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione o al depennamento dalle GPS e gli eventuali atti definitivi conseguenti. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del diniego e la conservazione dell'iscrizione nelle GPS, anche con riserva; nel merito ha domandato l'accertamento del diritto alla valutazione comparativa concreta del percorso formativo e, se necessario, all'assegnazione di misure compensative, nonché la condanna dell'amministrazione al riesame dell'istanza secondo i principi enunciati dall'Adunanza Plenaria e dall'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità, riservando al merito l'approfondimento delle questioni sollevate.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire nel merito la legittimità del diniego di riconoscimento né il diritto della ricorrente alla permanenza nelle GPS. Ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito ogni approfondimento delle questioni controverse. Ha ravvisato il periculum in mora poiché il provvedimento di rigetto poteva determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere fino al 30 giugno 2026. Ha quindi confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 1949/2026 e sospeso gli effetti del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 3 marzo 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base normativa della decisione sulla domanda di sospensione.
artt. 45 e 49 TFUE
Sono richiamati dalla ricorrente a fondamento della richiesta di valutazione comparativa del percorso formativo e del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
È richiamato quale fondamento della possibile assegnazione di misure compensative nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2013/55/UE
È indicata nel provvedimento impugnato quale disciplina europea in base alla quale è stato negato il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice può riservare alla decisione di merito l'approfondimento delle questioni sostanziali controverse quando non ritenga necessario definirle immediatamente ai fini della misura provvisoria.
- Il periculum in mora sussiste quando l'efficacia del diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero è idonea a determinare, prima della definizione del giudizio, la risoluzione del rapporto di lavoro in essere dell'interessato.
- In presenza di un concreto rischio di perdita immediata del rapporto di lavoro, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto, rinviando al merito la verifica definitiva della legittimità dell'atto e delle pretese sostanziali.
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