Sentenza n. 137/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto n. CAT. A.12/2022/Immig/II Sez/22BS012163 emesso dalla Questura di Brescia il giorno 4.04.2022 e notificato al signor Bytyqi Erjon in data 5.04.2022, con il quale la Questura di Brescia decretava l’inammissibilità dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione in quanto manifestamente infondata; − di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Brescia che ha dichiarato manifestamente inammissibile la nuova istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia da minorenne e già titolare di un permesso di soggiorno per minore età, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per attesa occupazione. Una precedente istanza era stata respinta dalla Questura di Udine e il diniego era stato confermato dal TAR Friuli-Venezia Giulia con sentenza passata in giudicato. Dopo il trasferimento in provincia di Brescia, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza, dichiarata manifestamente inammissibile dalla Questura di Brescia. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che i precedenti dinieghi erano intervenuti prima o in prossimità del sopravvenuto parere favorevole della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e che la sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia gli avrebbe consentito di valorizzare le sopravvenienze, inclusa l'attività lavorativa, ai fini del rilascio di un nuovo titolo di soggiorno. Ha quindi sostenuto che la Questura di Brescia avrebbe dovuto riesaminare la sua posizione e verificare i requisiti per il rilascio del permesso.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la precedente domanda di conversione era già stata respinta dalla Questura di Udine e che il relativo diniego era stato confermato con sentenza passata in giudicato. La sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia aveva lasciato impregiudicata la facoltà di presentare una nuova domanda valorizzando eventuali sopravvenienze, anche per un diverso titolo, purché sussistessero i requisiti reddituali previsti dalla legge; non aveva invece imposto all'amministrazione il riesame della precedente domanda né riconosciuto il diritto alla conversione. La nuova istanza riguardava nuovamente il permesso per attesa occupazione e non risultava accompagnata dall'allegazione di un'attività lavorativa e di un reddito idoneo al sostentamento. Il possesso di un reddito minimo è stato ritenuto requisito soggettivo ineludibile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Di conseguenza, il provvedimento della Questura di Brescia è stato ritenuto immune dalle censure dedotte. Le spese del giudizio di merito sono state compensate, tenuto conto delle difese di mero stile dell'amministrazione, ferme le statuizioni già adottate per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri divenuti maggiorenni non attribuisce, nel caso esaminato, un diritto alla conversione in permesso per attesa occupazione in assenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
art. 32, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
Il titolo di soggiorno previsto per il minore straniero divenuto maggiorenne è soggetto alle condizioni proprie della disciplina applicabile e non può essere nuovamente ottenuto senza la dimostrazione dei requisiti necessari.
art. 32, comma 1-quater, d.lgs. 286/1998
Il rilascio del titolo comporta la detrazione dalle quote di ingresso per lavoro, elemento richiamato dalla Questura per evidenziare i limiti della disciplina.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro lo straniero deve essere munito dello specifico visto rilasciato dal consolato italiano, fondato sul previo nulla osta; il provvedimento impugnato ha rilevato l'assenza di tale presupposto.
art. 19, comma 2, lettera a), d.lgs. 286/1998
È richiamato quale fondamento, unitamente alla disciplina regolamentare, del permesso di soggiorno per minore età precedentemente posseduto dal ricorrente.
art. 28, comma 1, lettera a), d.P.R. 394/1999
È richiamato quale disposizione regolamentare posta a base del precedente permesso di soggiorno per minore età.
Massime di principio
- La sentenza che respinge l'impugnazione di un precedente diniego di conversione del permesso di soggiorno e si limita a riconoscere la facoltà di presentare una nuova domanda in presenza di sopravvenienze non impone all'amministrazione il riesame della domanda originaria né vincola al rilascio del nuovo titolo.
- La possibilità di presentare una nuova domanda di permesso di soggiorno sulla base di sopravvenienze presuppone l'allegazione e la dimostrazione effettiva dei nuovi fatti rilevanti, tra cui, quando richiesto, un'attività lavorativa e un reddito idoneo al sostentamento.
- Il possesso di un reddito minimo sufficiente al sostentamento dello straniero costituisce requisito soggettivo indefettibile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.
- Il giudicato formatosi sul precedente diniego impedisce di utilizzare una nuova domanda, priva di effettive sopravvenienze e fondata sul medesimo titolo, per riaprire il procedimento già definito.
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