Cassazione Penale, Sentenza n. 27435/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della confisca immobiliare disposta con decreto del 12/05/2011 e confermata in appello. La ricorrente ha denunciato nullità per violazione di legge e carenza di motivazione, sostenendo che l'immobile era stato acquistato legittimamente dai coniugi Bevilacqua-Spinelli, che la quota del coniuge Bevilacqua era stata già restituita con sentenza della Corte di cassazione (n. 48173/2013) e invocando altresì la sentenza della Corte Costituzionale n.24/2019
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato, disponendo la restituzione del bene confiscato all'avente diritto. La decisione si basa sul principio della preclusione processuale: essendovi stata la revoca definitiva della confisca in sede penale e un precedente rigetto della confisca in sede di prevenzione riguardanti lo stesso bene e le stesse parti, non è ammessa una rivalutazione della legittimità dell'acquisto in assenza di fatti nuovi. Perciò l'ordinanza di rigetto della revoca è stata annullata e il bene restituito.
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992
La revoca di una misura patrimoniale adottata in sede penale ai sensi dell'art. 12-sexies, se divenuta definitiva, costituisce ostacolo a un intervento ablativo di segno positivo in un procedimento di prevenzione avente ad oggetto gli stessi beni, salvo la deduzione di fatti nuovi
Sentenza Corte di cassazione Sez. I, n. 48173/2013
Giurisprudenza che ha annullato il decreto di confisca nei confronti del coniuge Bevilacqua per effetto della preclusione processuale; utilizzata come precedente diretto per escludere la rivalutazione degli stessi accertamenti di fatto
Sez. 6 n. 51366 del 17/05/2018 (Rv. 275879)
Sez. 6 n. 51366 del 17/05/2018, Rv. 275879
Richiamata per sostenere che non è consentita la rivalutazione delle stesse questioni di fatto già definite in altra sede quando riguardino medesimi beni e medesime parti
Sez. Un. 31/03/1999 (Liddi)
Sez. Un. 31/03/1999, Liddi
Principio di preclusione processuale: una questione già decisa non può essere nuovamente sindacata salvo che non emergano fatti nuovi e modificativi della situazione già definita
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Corte Costituzionale sent. n. 24/2019
Invocata dalla ricorrente come motivo di illegittimità di talune misure reali; tuttavia la Corte di cassazione nel caso concreto ha ritenuto prevalente il principio di preclusione processuale già formatosi con precedenti definitivi e non ha fondato la decisione sulla sola pronuncia costituzionale
art. 28 reg. esec.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti esecutivi connessi alla restituzione del bene
Massime di principio
- La revoca definitiva di una confisca pronunciata in sede penale o in altra sede costituisce ostacolo (preclusione processuale) all'adozione di una nuova misura ablativa sugli stessi beni, a meno che non siano dedotti fatti nuovi che modifichino la situazione precedentemente accertata
- Per poter ottenere la revoca o evitare una confisca di prevenzione su beni già oggetto di pronunce definitive, il ricorrente deve documentare fatti nuovi o elementi di prova sopravvenuti non valutati nei precedenti provvedimenti
- Se le parti coinvolte, i beni e il thema decidendum sono identici tra procedimenti diversi (penale e di prevenzione), la preclusione opera anche se le misure sono state adottate in distinti procedimenti
- La comproprietà per effetto della comunione dei beni tra coniugi può comportare che la pronuncia favorevole nei confronti di un coniuge (restituzione della sua quota) abbia efficacia preclusiva rispetto alla confisca sulla medesima cosa in capo all'altro coniuge
- Quando la Corte di cassazione ritiene che la preclusione sia operante non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria e può pronunciarsi l'annullamento senza rinvio con contestuale restituzione del bene all'avente diritto
- In sede di impugnazione è importante richiamare e produrre documentazione e le precedenti pronunce definitive (anche penali) che abbiano deciso la stessa questione di fatto; la mancata deduzione di fatti nuovi rende difficilmente superabile la preclusione
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