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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15867/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione ascritta al capo B), la cui consumazione si era esaurita con il sequestro del 12/12/2017 e il termine quinquennale si era compiuto prima della sentenza di appello; 2) il diniego della sospensione condizionale della pena fondato su un precedente ostativo (sentenza del 22/03/2003) che, invece, era estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., essendosi verificato il decorso del termine estintivo dalla irrevocabilità della sentenza anteriore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa al capo B) perché il reato era estinto per prescrizione, eliminando la pena corrispondente (venti giorni di arresto e 33,33 euro di ammenda). Ha annullato con rinvio la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena e ha rimesso ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania il nuovo giudizio sul punto, disponendo che i giudici di merito tengano conto dell'estinzione del precedente reato ex art. 445 cod. proc. pen. e valutino, anche alla luce di ciò, la concedibilità del beneficio e la prognosi sul futuro comportamento dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Individua la contravvenzione contestata; nel caso di specie la consumazione si è esaurita con il sequestro del 12/12/2017 e il termine quinquennale di prescrizione si è completato prima della sentenza di appello, determinando l'estinzione del reato.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Consente alla Corte, una volta annullata la parte relativa alla contravvenzione per prescrizione, di eliminare la pena irrogata in sede di merito (la Corte ha proceduto all'eliminazione della pena stabilita dal Tribunale).

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola l'effetto estintivo in relazione a determinate situazioni (nella fattispecie l'estinzione del reato pregresso conseguente al decorso dei termini dall'irrevocabilità della sentenza pronunziata su richiesta di parte), con la conseguenza che il precedente non può più operare come ostativo alla sospensione condizionale.

  • art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi ammissibili per il ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette il ricorso per dedurre l'estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata per la trattazione scritta del procedimento (procedimento in forma scritta ai sensi della disposizione).

Massime di principio

  • Se la prescrizione di un reato si è perfezionata prima della pronuncia di merito, i giudici devono dichiararne l'estinzione; in caso contrario il ricorso per cassazione che deduca tale omissione è ammissibile e può portare all'annullamento senza rinvio della parte decisoria relativa al reato estinto.
  • Quando la Cassazione annulla per prescrizione una condanna relativa a una parte del fatto, può eliminare la pena relativa a quella parte (applicando le regole di conversione/eliminazione delle pene previste dal codice) senza rinviare.
  • Un precedente penale che sia estinto (ad es. per effetto dell'art. 445 cod. proc. pen. o per altri effetti estintivi) non può essere utilizzato come precedente ostativo per negare benefici come la sospensione condizionale della pena: i giudici di merito devono accertare lo stato giuridico del precedente prima di escludere il beneficio.
  • Se i giudici di merito omettono di tener conto dell'estinzione di un reato pregresso che influisce su concessioni di benefici, la Cassazione può annullare la decisione con rinvio limitato al punto, disponendo un nuovo esame che tenga conto dell'estinzione e della possibilità di una prognosi favorevole.
  • La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale resta discrezionale e richiede una prognosi sul comportamento futuro; l'assenza di precedenti ostativi (perché estinti) incide però sull'accesso al beneficio e deve essere esplicitamente considerata dal giudice.
  • Il ricorso per cassazione può legittimamente essere utilizzato per far valere l'estinzione del reato per prescrizione anche tramite un unico motivo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità ammette tale doglianza.

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