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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17475/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma nella duplice prospettazione: 1) nullità della citazione a giudizio di Surjit Singh per presunta omessa verifica dell'idoneità del domicilio eletto prima della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; 2) manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancata descrizione delle condotte specifiche e delle modalità di partecipazione all'aggressione contestata

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che la notifica presso il difensore, disposta dopo un tentativo di notifica andato a vuoto al domicilio eletto (privo di civico), fosse legittima perché l'impossibilità di notificare al domicilio eletto può derivare anche dalla temporanea assenza o dalla difficoltà di individuazione del luogo, senza necessità di una indagine sull'irreperibilità salvo il caso di notifiche secondo l'art. 157. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la piena logicità e congruità della motivazione: i riconoscimenti delle vittime (anche mediante ricognizione fotografica), le dichiarazioni di testimoni e l'ammissione di presenza da parte di Surjit Singh, unitamente alla consulenza medico-legale sulle gravi lesioni, costituiscono elementi idonei a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione degli imputati all'aggressione e la configurabilità del concorso di persone ex art. 110 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in Cassazione

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore quando la notifica al domicilio eletto risulti impraticabile; la Corte ha interpretato che l'impraticabilità include la temporanea assenza o la difficoltà di individuazione del luogo senza bisogno di accertare formalmente l'irreperibilità

  • art. 157, cod. proc. pen.

    Regola modalità ordinarie di notificazione a persona; la Corte distingue il caso in cui non sia possibile eseguire la notifica secondo art. 157, circostanza nella quale è dovuta un'indagine sull'irreperibilità

  • art. 110 c.p.

    Disciplina il concorso di persone nel reato: la contribuzione causale può assumere forme diversificate (istigazione, agevolazione, adesione, approvazione, ecc.) e pertanto la responsabilità può fondarsi sulla partecipazione collettiva anche senza descrizione puntuale delle singole azioni

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) per violazione delle norme processuali, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto entrambe le censure infondate

  • artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen.

    Norme relative alla nullità a pena di nullità; i ricorrenti richiamavano queste disposizioni per sostenere la nullità della citazione, ma la Corte ha escluso la nullità alla luce della regolare rinnovazione della notifica al difensore

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto soddisfatti tali requisiti dato il quadro probatorio complessivo e la spiegazione della responsabilità dei ricorrenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le spese del giudizio di cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

  • Cass. Sez. U., Sentenza n. 58120 del 22 giugno 2017 (Rv. 271772)

    Giurisprudenza richiamata dalla Corte per affermare che la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo integra l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto e legittima la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4

Massime di principio

  • La notifica a mezzo difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, è legittima quando la notifica al domicilio eletto si dimostra impraticabile anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione del luogo: non sempre è necessaria una formale indagine di irreperibilità
  • Se la notifica non può essere eseguita secondo l'art. 157, occorre comunque una valutazione e documentazione dell'impossibilità; in assenza di tale documentazione la posizione della difesa può essere rafforzata
  • In reati commessi da gruppi numerosi, l'impossibilità per le vittime di descrivere puntualmente l'azione di ciascun partecipante non impedisce la configurazione del concorso di persone quando vi siano riconoscimenti, ammissioni di presenza e testimonianze che collettivamente provano la partecipazione
  • Ai fini dell'art. 110 c.p., la responsabilità può fondarsi su diverse forme di contributo causale (istigazione, aiuto, adesione o approvazione): non è sempre necessaria la prova della specifica azione materiale di ciascun concorrente
  • In cassazione il vizio di travisamento della prova è apprezzabile solo se l'errore è idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; critiche generiche alla motivazione o richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili
  • Riconoscimenti effettuati dalle vittime (anche tramite ricognizione fotografica), dichiarazioni di testimoni e perizia medico-legale sulle lesioni formano un quadro probatorio idoneo a sostenere una condanna se congruamente valutati dal giudice
  • Per ridurre il rischio di contestazioni sulla regolarità delle notifiche, è opportuno documentare con precisione i tentativi di notifica, l'indirizzo eletto (con numero civico) e ogni informazione utile sulla reperibilità dell'imputato

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