Cassazione Civile, Ordinanza n. 19720/2023 del 11/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere il riconoscimento, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, dell'intero periodo svolto con contratto di apprendistato presso la società datrice di lavoro. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, dichiarando la nullità delle clausole collettive e dell'accordo sindacale che escludevano il computo integrale dell'apprendistato nell'anzianità utile per gli scatti, e condannando la società a riconoscere il primo scatto dopo 24 mesi e a pagare le differenze retributive. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi quattro contestavano, in sintesi, l'applicabilità della disciplina della legge n. 25/1955 all'apprendistato professionalizzante regolato dal d.lgs. n. 276/2003, la possibilità di desumere dalla normativa previgente un obbligo di computo integrale dell'apprendistato, la lettura delle espressioni normative 'considerato utile' e 'computato', nonché la rilevanza della lamentata discriminazione indiretta per età; il quinto motivo censurava la decisione sulla prescrizione, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso in costanza di rapporto e che la Corte territoriale avesse errato nell'escluderlo.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la società ricorrente aveva rinunciato parzialmente a tali censure. Rigetta invece il quinto motivo, affermando che, nel regime lavoristico considerato, per i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto; nel caso concreto, la decorrenza del credito era collocata nel marzo 2008 e quindi, alla data rilevante, il termine quinquennale non era ancora decorso. Il ricorso viene quindi respinto nel complesso; la ricorrente è condannata alle spese di legittimità con distrazione in favore del difensore del controricorrente, ed è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 l. 25/1955
È richiamato come disposizione che prevede che il periodo di apprendistato sia utile ai fini dell'anzianità di servizio; la Corte d'appello lo considera norma imperativa, ma la Cassazione non affronta nel merito i primi motivi per rinuncia parziale e carenza di interesse.
art. 47 d.lgs. 276/2003
È indicato come norma che, in attesa della nuova regolamentazione dell'apprendistato, faceva continuare ad applicarsi la normativa previgente.
art. 49 d.lgs. 276/2003
È menzionato come norma di delega alle parti sociali, ritenuta dalla corte territoriale non idonea a incidere sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.
art. 57 d.lgs. 276/2003
Richiamato nel primo motivo di ricorso come parte del quadro normativo sull'apprendistato professionalizzante.
art. 3 d.l. n. 726/1984
È richiamato per il confronto lessicale con l'art. 19 l. n. 25/1955; la corte territoriale ha ritenuto che anche l'espressione 'è computato' esprima la rilevanza del periodo ai fini dell'anzianità.
art. 16 l. 196/1997
La Corte d'appello esclude che abbia abrogato l'art. 19 l. n. 25/1955, incidendo solo su altre disposizioni.
art. 7 d.lgs. 167/2011
È indicato come momento successivo al quale sarebbe venuto meno il precedente assetto normativo sull'apprendistato.
Direttiva UE 2000/78
Invocata nel ricorso per escludere la rilevanza di una discriminazione indiretta per età; la censura è però dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2948 n. 4 c.c.
Indica il termine quinquennale di prescrizione dei crediti retributivi richiamato nel quinto motivo e nella motivazione della Corte.
art. 2935 c.c.
È richiamato nel principio secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte lo collega alla cessazione del rapporto nel regime privo di stabilità.
art. 18 commi 1 e 2 L. 300/1970
È menzionato nel quinto motivo in relazione al regime di stabilità del rapporto dopo la riforma Fornero.
L. 92/2012
La Corte richiama la legge Fornero per affermare che, nel regime di lavoro a tempo indeterminato come modificato da tale riforma e dal d.lgs. 23/2015, la prescrizione dei crediti non ancora prescritti decorre dalla cessazione del rapporto.
d.lgs. 23/2015
È citato insieme alla l. n. 92/2012 come parte del nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia parzialmente ad alcuni motivi, le censure residue possono essere dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel sistema lavoristico attuale, per i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non durante lo svolgimento del rapporto privo di adeguata stabilità.
- Ai fini del termine di prescrizione dei crediti di lavoro, il dies a quo va individuato nel momento in cui il credito matura o diventa esigibile, ma la decorrenza effettiva del termine dipende dal regime di stabilità del rapporto applicabile.
- Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibili alcuni motivi per sopravvenuta carenza di interesse e rigetta gli altri, il ricorso va respinto nel complesso con applicazione della soccombenza sulle spese.
- La questione sull'anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato resta governata, secondo la ricostruzione dei giudici di merito richiamata nella decisione, dal principio che il periodo formativo può essere computato ai fini dell'anzianità se la disciplina legale o collettiva non disponga validamente in senso contrario.
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