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Sentenza

Sentenza del 26/07/2017 n. 18417 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero di maggiore IRPEG, IRAP e IVA relativa all'anno d'imposta 2002. Il recupero traeva origine dalla partecipazione della contribuente al Consorzio M., operante come mandatario senza rappresentanza delle consorziate. Secondo l'Ufficio, il Consorzio non aveva ribaltato sulla contribuente i proventi delle commesse acquisite nel 2002 né alcuni costi non documentati. La contribuente sosteneva invece di non avere ricevuto alcuna commessa e di non avere quindi conseguito ricavi né sostenuto costi nell'anno contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, confermando l'esito favorevole alla contribuente. Ha ritenuto valida la motivazione della Ctr, anche se formulata per relationem, perché il precedente richiamato ne conteneva gli elementi essenziali e consentiva di comprendere la ratio decidendi. Le censure relative alla motivazione sono state considerate infondate o inammissibili, anche perché dirette a contestare una valutazione giuridica e non l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha inoltre chiarito che la Ctr non aveva attribuito efficacia di giudicato esterno alla precedente sentenza, ma ne aveva condiviso l'argomentazione. In assenza di commesse affidate alla consorziata, non sussisteva materia imponibile da ribaltare nei suoi confronti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, codice di procedura civile

    La motivazione per relationem è valida quando il giudice richiama una precedente decisione riportandone gli elementi essenziali e rendendo comprensibile la ragione della decisione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 54, comma 1, D.L. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti

    Dopo la riforma, il ricorso per cassazione non può limitarsi a denunciare genericamente un'insufficiente o apparente motivazione; deve indicare l'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo e discusso tra le parti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    La contestazione della corretta applicazione della legge costituisce un errore in iudicando e deve essere proposta come violazione di legge, non come semplice vizio motivazionale.

  • Art. 384, ultimo comma, codice di procedura civile

    Quando il problema riguarda esclusivamente la motivazione in diritto, la Corte di cassazione può correggere la motivazione senza necessariamente cassare la sentenza.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, convertito nella legge n. 134 del 2012

    La disposizione ha ristretto il controllo della Cassazione sulla motivazione, limitandolo all'omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

  • Principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenze n. 12190 e n. 12191 del 2016

    Lo scopo lucrativo può essere compatibile con il modello consortile; il consorzio può trattenere una quota di proventi a fronte di oneri sostenuti direttamente, senza che ciò costituisca necessariamente abuso del modello.

  • Principio affermato da Cassazione n. 22210 del 2016 e n. 5907 del 2017

    Non è giustificato il ribaltamento di costi o utili nei confronti di una consorziata che non abbia ricevuto commesse, non abbia conseguito utili e non abbia generato costi nell'ambito del meccanismo compensativo consortile.

Massime di principio

  • In un rapporto consortile, l'imputazione fiscale di ricavi o costi a una consorziata deve poggiare su effettive commesse, prestazioni o operazioni riferibili a quella consorziata; la mera partecipazione al consorzio non basta.
  • Se la consorziata non ha ricevuto commesse e non ha svolto attività nell'anno d'imposta, in linea generale non possono esserle automaticamente ribaltati utili o costi relativi ad attività svolte da altre consorziate.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare il presupposto concreto della maggiore imposizione nei confronti del singolo contribuente, collegando le somme accertate a operazioni effettivamente riferibili a quest'ultimo.
  • La motivazione di una sentenza può richiamare per relationem una precedente decisione, purché siano comprensibili il contenuto essenziale del precedente e la ragione giuridica della decisione adottata.
  • Nel ricorso per cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, non è sufficiente lamentare una motivazione breve o non condivisa: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo che il giudice abbia omesso di esaminare.
  • Una sentenza relativa a un diverso anno d'imposta non produce automaticamente giudicato esterno su un'altra annualità; può tuttavia essere utilizzata come precedente argomentativo quando i fatti e le questioni giuridiche siano analoghi.

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