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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18359/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi dal Comune a titolo di ICI per gli anni d’imposta 2011 e 2012 nei confronti di una società che gestiva un parco acquatico. La società aveva impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario, deducendo in particolare vizi di notifica e carenze motivazionali, oltre a contestare la debenza del tributo e l’applicazione di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 504/1992. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 11 d.lgs. 504/1992 e dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, in relazione alle norme del TUEL e agli artt. 156, 160 e 162 c.p.c., per asseriti vizi di notifica; 2) violazione dell’art. 7 l. 212/2000 per difetto di motivazione degli avvisi; 3) violazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992; 4) violazione dell’art. 8 d.lgs. 504/1992. Il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi per asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 19 d.lgs. 546/1992. Prima della trattazione in camera di consiglio, la società ricorrente ha però rinunciato al ricorso; il Comune ha accettato la rinuncia e ha a sua volta rinunciato al ricorso incidentale, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso e ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, accettata dal Comune, nonché della rinuncia al ricorso incidentale proposta dall’ente. Ha ritenuto integrata la fattispecie di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, evidenziando che la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 504/1992

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità degli avvisi ICI, in relazione ai dedotti vizi di notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Invocato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione degli avvisi tributari.

  • artt. 42, 48, comma 2, e 50 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamati in combinazione con le norme sulla notificazione per sostenere l’illegittimità degli atti.

  • artt. 156, comma 3, 160 e 162 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che eventuali vizi formali della notifica non potessero ritenersi sanati o comunque per prospettarne la nullità.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Invocato per dedurre il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

  • artt. 5 e 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    Richiamati per contestare i presupposti e/o i criteri di applicazione dell’ICI dovuta.

  • art. 8 d.lgs. n. 504/1992

    Invocato dalla ricorrente in relazione a un ulteriore profilo di illegittimità dell’imposizione ICI.

  • art. 360 c.p.c.

    Indicata come norma di legittimazione dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per error in procedendo.

  • art. 62 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale disposizione che disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal Comune nel ricorso incidentale per lamentare asserita pronuncia su questioni non devolute o omessa pronuncia.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale in relazione agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 390 c.p.c.

    Applicato dalla Corte per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso e accettazione della controparte.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per escludere la pronuncia sulle spese del giudizio in presenza di estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso che sia dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché la decisione è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando, prima della decisione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue senza esame dei motivi di impugnazione.
  • La rinuncia al ricorso principale può comportare, se accettata, la caducazione anche del ricorso incidentale quando la parte incidentale vi rinunci espressamente.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude la condanna alle spese se le parti ne chiedono la compensazione o se il giudice ritiene di non dover provvedere diversamente in base alla disciplina applicabile.
  • La pronuncia di estinzione non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non fa sorgere, per tale sola ragione, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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