Cassazione Penale, Sentenza n. 41618/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la decisione di rinvio della Corte di appello di Messina per diversi profili: Signorello contesta la conferma della responsabilità per partecipazione ad associazione di narcotraffico (sostenendo travisamento delle intercettazioni, riconducendole a linguaggio lavorativo, e chiedendo la derubricazione ex art. 74, comma 6, T.U. stup.); Fiore censura la mancata pronuncia di proscioglimento (sostiene insufficienza della prova) ma la sua sentenza è stata resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Gullotti deduce vizio di motivazione per una presunta disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a coimputati; Bucolo impugna la determinazione dell'aumento di pena per continuazione esterna (contestando che la pena aggiuntiva fosse già iscritta in casellario e lamentando sproporzione rispetto al coimputato Gallo) e il diniego delle attenuanti generiche; Villini contesta il diniego delle attenuanti generiche sostenendo l'efficacia probatoria della testimonianza paterna e il mutamento delle circostanze personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Signorello, Bucolo e Villini, condannandoli al pagamento delle spese processuali. I ricorsi di Fiore e Gullotti sono stati dichiarati inammissibili; per entrambi è stata disposta la condanna alle spese processuali e la condanna di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità delle doglianze. Motivi salienti della decisione: per Signorello la Corte ha ritenuto congrua la valutazione delle intercettazioni (anche se criptiche) fatta dal giudice di merito, che ha identificato un linguaggio convenzionale idoneo a mascherare traffici illeciti; la richiesta di derubricazione ex art. 74, comma 6, è stata rigettata perché il sodalizio aveva programmato e posto in essere reati non riconducibili alla sola 'lieve entità'. Il ricorso di Fiore è inammissibile perché la sentenza 599-bis limita i motivi impugnabili in Cassazione. Gullotti è inammissibile per doglianze fattuali e non specifiche; la presunta disparità di trattamento non è risultata significativa. Per Bucolo i motivi relativi alla quantificazione della continuazione esterna e alla negazione delle attenuanti sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito, compresa la valutazione della recidiva infraquinquennale come elemento giustificativo della maggiore misura dell'aumento. Per Villini il diniego delle attenuanti è stato considerato adeguatamente motivato richiamando indici di attualità della pericolosità sociale (misura di prevenzione). In generale la Cassazione ha ribadito limiti di sindacato sulle valutazioni di fatto (intercettazioni, apprezzamento delle attenuanti) e i profili di ammissibilità dei ricorsi contro sentenze concordate ex art. 599-bis.
Norme richiamate
art. 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
La Corte richiama che per qualificare un'associazione dedita al narcotraffico è necessaria un'organizzazione diretta al fine comune; la derubricazione al comma 6 (associazione per reati di lieve entità) è possibile solo se il programma associativo e le condotte concrete sono esclusivamente di lieve entità.
art. 73 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
La distinzione tra commi 1, 4 e 5 (fatti gravi vs. lieve entità) è centrale: la presenza di reati-fine non riconducibili alla lieve entità esclude l'applicazione del regime attenuato dell'art. 74, comma 6.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione rispetto alle sentenze concordate: sono sindacabili solo questioni connesse alla formazione della volontà della parte, al consenso del PM e alla divergenza della pronuncia rispetto al concordato.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina delle condizioni di proscioglimento e ai limiti di sindacato per chi ha rinunciato a determinate valutazioni in sede di concordato; implicita nel rigetto del ricorso di Fiore.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 81 cod. pen.
Regola la continuazione e l'aumento di pena; la Corte ha autorizzato la valutazione del giudice di merito che ha tenuto conto della gravità dei reati separatamente giudicati e della recidiva per giustificare l'aumento.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata come aggravante che ha inciso sulla determinazione della pena base in uno dei calcoli sanzionatori (rilevanza nella quantificazione della pena di Bucolo).
Massime di principio
- Le valutazioni sulle intercettazioni 'criptiche' sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizi logici o di motivazione: il giudice può ritenere che un linguaggio apparentemente lavorativo mascheri attività illecite se il contesto e i partecipanti lo suggeriscono.
- La derubricazione dell'associazione di tipo 'lieve entità' (art. 74, comma 6) è possibile solo se il programma associativo e le condotte concrete sono esclusivamente riferibili a reati di lieve entità; la presenza anche parziale di reati non ricomprensibili nella lieve entità esclude quella qualificazione.
- I ricorsi contro sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis sono limitati nei motivi: in Cassazione si possono contestare soprattutto la formazione della volontà, il consenso del PM e la divergenza tra il concordato e la pronuncia; doglianze meramente probatorie o di fatto sono inammissibili.
- Le censure sulla quantificazione della continuazione e sugli aumenti di pena sono valutate dal giudice di merito anche considerando elementi come la recidiva; la Cassazione non sostituisce il giudizio del merito se la motivazione è logica e coerente.
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata richiamando gli elementi rilevanti (art. 133 c.p.).
- Il divieto di reformatio in peius limita l'intervento del giudice di rinvio: il giudice non può peggiorare la posizione dell'imputato al di fuori del perimetro di cognizione del grado di merito antecedente, salvo situazioni chiaramente documentate e legittime.
- Le doglianze generiche e prive di specificità su motivazioni di fatto o sulla proporzionalità della pena rispetto a coimputati rischiano l'inammissibilità; occorre indicare precisi profili di illegittimità giuridica o errori di diritto per essere accolte in Cassazione.
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