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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6561/2023

Giustizia amministrativa202503772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6561/2023, recante condanna all'accredito di complessivi 2.500 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 6561/2023, con cui il Ministero era stato condannato ad accreditargli 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria. Persistendo l'inadempimento anche dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha previsto, in caso di ulteriore inottemperanza, l'intervento del commissario ad acta, nominando il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La norma consente al giudice amministrativo di conoscere della domanda di ottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure coercitive previste dalla legge.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora può essere fissata per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione; nel caso deciso è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione presuppone anche il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati secondo la disciplina delle spese di giustizia, con applicazione degli artt. 55, 56 e 71 del decreto.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La richiesta di liquidazione del compenso deve essere presentata entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.

Massime di principio

  • Il ricorso in ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stata eseguita dalla pubblica amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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