Ordinanza n. 1755/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione di euro 10.626,09 a titolo di recupero della quota di contribuzione assistenziale e previdenziale posta a carico della lavoratrice per i periodi di aspettativa senza assegni
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, gli atti ministeriali, della Questura e dell’INPS posti a fondamento della richiesta di restituzione della contribuzione relativa ai periodi di aspettativa senza assegni fruiti per la frequenza della scuola di specializzazione. Il giudizio era stato originariamente instaurato dinanzi al TAR Abruzzo - Pescara, che aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza non impugnata. Successivamente, il medesimo TAR aveva dichiarato d’ufficio la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il TAR Toscana in ragione della sede di servizio della ricorrente. Riassunto il giudizio dinanzi al TAR Toscana, quest’ultimo ha rilevato d’ufficio dubbi sulla correttezza della declaratoria di incompetenza, poiché l’accoglimento della domanda cautelare da parte del TAR Abruzzo implicava un’affermazione, almeno implicita, della competenza territoriale di quel giudice. Le parti non avevano inoltre sollevato una rituale eccezione di incompetenza nel giudizio originario.
La decisione
Il TAR Toscana ha ritenuto che, nel processo amministrativo, il giudice debba decidere sulla competenza prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare e possa adottare misure cautelari soltanto se ritiene sussistente la propria competenza. L’ordinanza cautelare di accoglimento contiene quindi un’affermazione, almeno implicita, della competenza del giudice che l’ha emessa. Se tale pronuncia non viene impugnata o riformata, la competenza si cristallizza e non può essere successivamente rilevata d’ufficio nel corso del primo grado ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a. Di conseguenza, la successiva declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Abruzzo - Pescara è stata ritenuta intempestiva. Il TAR Toscana ha quindi richiesto d’ufficio il regolamento di competenza e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato. Nelle more ha confermato la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati già concessa dal giudice a quo.
Norme richiamate
art. 15 c.p.a.
Il giudice amministrativo deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare; il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio fino alla decisione di primo grado, salvo che una precedente decisione affermativa sulla competenza abbia già cristallizzato la competenza del giudice adito. L’ordinanza ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi del comma 5.
art. 16 c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe quale disposizione processuale applicabile alla decisione sulla competenza.
art. 55, comma 13, c.p.a.
Il giudice può disporre misure cautelari soltanto se ritiene sussistente la propria competenza.
art. 62, comma 4, c.p.a.
La violazione delle norme sulla competenza è rilevabile d’ufficio in sede di appello cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il collegio ha segnalato alle parti, prima della decisione, i dubbi sulla corretta individuazione del giudice competente.
art. 92, comma 5, c.p.a.
La decisione sulla competenza è implicita nell’ordinanza cautelare di accoglimento; non lo è, invece, nella pronuncia che respinge la cautela senza espresso riferimento alla competenza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, l’accoglimento della domanda cautelare presuppone necessariamente che il giudice abbia ritenuto sussistente la propria competenza e contiene quindi una decisione, almeno implicita, in senso affermativo sulla competenza territoriale.
- Quando l’ordinanza cautelare di accoglimento non viene impugnata o riformata nella parte relativa alla competenza, la competenza del giudice che l’ha pronunciata si cristallizza e radica la sua competenza anche per la decisione sul merito.
- Il potere di rilevare d’ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado non può essere esercitato dopo una precedente decisione affermativa sulla competenza intervenuta nel corso del processo.
- La successiva declaratoria d’ufficio di incompetenza territoriale, adottata dopo un’ordinanza cautelare di accoglimento non impugnata, è intempestiva; in tal caso il giudice investito della riassunzione deve chiedere d’ufficio il regolamento di competenza.
- Nelle more della definizione del regolamento di competenza, il giudice presso il quale il processo è stato riassunto può mantenere ferma la misura cautelare già concessa dal giudice a quo.
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