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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino Prot. nr. 2800/2025 datato 17.11.2025.

Giustizia amministrativa202600585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino che aveva dichiarato inammissibile la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Ha dedotto, anzitutto, che il termine previsto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 per chiedere il rinnovo non ha natura perentoria. Ha inoltre lamentato difetto di istruttoria, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare le sue concrete possibilità lavorative, il suo inserimento familiare e l'eventuale rilascio di un titolo di soggiorno di diversa natura, quale il permesso per attesa occupazione. Il precedente permesso era scaduto il 1° aprile 2023, mentre la domanda di rinnovo era stata presentata il 31 ottobre 2025, oltre due anni dopo. Il ricorrente aveva anche allegato di avere conseguito, nel periodo intermedio, un non meglio identificato titolo di soggiorno temporaneo, ma il documento richiamato risultava essere soltanto la ricevuta della domanda presentata il 31 ottobre 2025, idonea a legittimare il soggiorno fino alla definizione della pratica, non un titolo temporaneo preesistente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la dichiarazione di inammissibilità della domanda come istanza di rinnovo. Il giudice ha riconosciuto che il termine di sessanta giorni prima della scadenza previsto per chiedere il rinnovo non è, secondo la giurisprudenza, perentorio; tale principio serve tuttavia a evitare conseguenze eccessivamente rigorose per ritardi o disguidi minimi di soggetti che siano rimasti legittimamente soggiornanti. Un intervallo superiore a due anni tra la scadenza del titolo e la domanda interrompe invece il collegamento procedimentale con il precedente permesso: non consente di verificare se e a quale titolo l'interessato abbia soggiornato nel periodo intermedio e riconduce la pretesa sostanzialmente a una nuova domanda di rilascio. Pertanto l'amministrazione poteva dichiarare inammissibile la domanda qualificata come rinnovo senza esaminare nel merito la posizione lavorativa, familiare o l'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    60 giorni prima della scadenza

    Il termine per presentare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non è perentorio per i ritardi minimi o i disguidi del soggetto legittimamente soggiornante; tuttavia, dopo oltre due anni dalla scadenza, viene meno il collegamento con il precedente titolo e la domanda non può essere trattata come rinnovo.

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata decisa in forma semplificata nella camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La non perentorietà del termine previsto per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno non consente di qualificare come semplice rinnovo una domanda presentata oltre due anni dopo la scadenza del precedente titolo.
  • Il termine per il rinnovo può essere superato quando il ritardo sia minimo o riconducibile a un disguido di un soggetto legittimamente soggiornante, ma il protrarsi dell'intervallo temporale recide il rapporto procedimentale con il precedente permesso.
  • Quando la domanda è presentata a distanza di oltre due anni dalla scadenza del titolo, l'amministrazione può dichiararla inammissibile come domanda di rinnovo senza procedere all'esame delle condizioni lavorative o familiari dell'interessato e senza valutare d'ufficio il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.
  • La ricevuta rilasciata al momento della presentazione della domanda di rinnovo, che abilita al soggiorno fino alla definizione della pratica, non costituisce un autonomo titolo di soggiorno temporaneo conseguito nel periodo precedente alla domanda.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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