Sentenza n. 1576/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, presentata dal ricorrente il 14 maggio 2025, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione medesima a provvedere disponendo l’immediato ingresso del ricorrente nel sistema di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza di inserimento nel sistema di accoglienza presentata il 14 maggio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva manifestato la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, dichiarato di essere privo di mezzi di sussistenza e chiesto l'accesso alle misure di accoglienza. L'Amministrazione non aveva inserito il ricorrente nel sistema di accoglienza né adottato un provvedimento espresso. Il ricorrente ha quindi agito avverso il silenzio, deducendo la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento e sostenendo che, quale richiedente protezione internazionale indigente, aveva diritto all'accesso al sistema di accoglienza. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro trenta giorni, l'immediata ammissione alle misure di accoglienza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita. Il TAR aveva già ordinato in sede monocratica alla Prefettura di provvedere entro cinque giorni, senza che risultasse adempiuto tale ordine.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto la domanda contro il silenzio. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 241/1990, l'Amministrazione fosse obbligata a concludere con un provvedimento espresso il procedimento conseguente all'istanza. Ha inoltre ritenuto applicabile il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, l. 241/1990, non essendo previsto un termine diverso per le istanze di accesso al sistema di accoglienza. L'art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015, in presenza della formalizzazione della domanda di protezione internazionale e della mancanza di mezzi sufficienti, impone l'accesso alle misure di accoglienza, ma l'Amministrazione deve comunque verificare i relativi presupposti attraverso attività istruttoria di propria competenza. Pertanto il giudice ha accertato l'illegittimità del silenzio e ordinato alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rigettando invece la domanda di immediata ammissione alle misure di accoglienza perché non poteva sostituirsi all'Amministrazione nello svolgimento degli accertamenti istruttori necessari. La nomina del commissario ad acta è stata rinviata a un'eventuale successiva domanda in caso di persistente inerzia. Non sono state poste spese di lite a carico dell'Amministrazione; il compenso del difensore è stato liquidato nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, l. 241/1990
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
La presentazione di un'istanza di accesso alle misure di accoglienza, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, attiva l'obbligo dell'Amministrazione di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
Il termine di conclusione del procedimento sulle istanze di accesso al sistema di accoglienza è individuato in trenta giorni, in assenza di un termine speciale diverso.
art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015
Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto.
La formalizzazione della domanda di protezione internazionale e la mancanza di mezzi sufficienti costituiscono i presupposti sostanziali per l'accesso alle misure di accoglienza, da verificare nell'ambito dell'istruttoria amministrativa.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
Nel giudizio avverso il silenzio il giudice non può ordinare direttamente l'ammissione al sistema di accoglienza quando l'Amministrazione deve ancora svolgere verifiche istruttorie di propria competenza.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
La disposizione non è stata applicata per porre le spese a carico dell'Amministrazione statale soccombente, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal TAR.
art. 82 d.P.R. 115/2002
È stato utilizzato come base per la liquidazione giudiziale del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
È stato richiamato per il dimezzamento dei compensi spettanti al difensore nel processo amministrativo con patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando un richiedente protezione internazionale dichiara di essere privo di mezzi sufficienti e presenta un'istanza di accesso alle misure di accoglienza, l'Amministrazione ha l'obbligo di avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- In assenza di una disciplina speciale che stabilisca un termine diverso, il procedimento relativo all'istanza di accesso al sistema di accoglienza deve concludersi entro trenta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. 241/1990.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di provvedere, ma non può disporre direttamente l'ammissione alle misure di accoglienza quando devono ancora essere svolte verifiche istruttorie di competenza amministrativa.
- La domanda di immediata attribuzione del bene della vita non può essere accolta nel giudizio sul silenzio se residuano adempimenti istruttori necessari e non si tratta di attività integralmente vincolata ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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