Cassazione Penale, Sentenza n. 1955/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Enna che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (confisca per equivalente) disposto nei confronti di Battaglia per i reati di autoriciclaggio (cap. 13, 14, 15) connessi a fatture per operazioni inesistenti e reati fiscali. Il Procuratore ha contestato che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il compendio indiziario (sodalizio, intercettazioni, conoscenza della fattura) e abbia errato nella applicazione della disciplina del d.lgs. 74/2000, in particolare sull'applicabilità dell'art. 9 (limiti al concorso) quando l'indagato avrebbe cumulato la qualita di emittente e di amministratore utilizzatore delle fatture.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul capo 13 ha ritenuto che il ricorso censurasse vizi logici della motivazione e ciò non sia sindacabile in cassazione avverso ordinanze di riesame (art. 325 c.1 c.p.p.). Sui capi 14 e 15 ha ritenuto il motivo generico e indeterminato (violazione art. 581 c.p.p.) e manifestamente infondato: non risultava provato il cumulo della doppia veste (emittente e utilizzatore) attribuito a Battaglia, essendo le fatture riconducibili formalmente ad altri soggetti. Conseguentemente è dichiarata l'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 04/07/2024, con cessazione della misura cautelare del sequestro preventivo.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen., comma 1
il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge
Limita l'ambito di sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame: sono ammissibili solo i motivi di violazione di legge, non i semplici vizi logici della valutazione probatoria
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
Richiamato per precisare che i vizi meramente logici o valutativi della motivazione non costituiscono motivo idoneo in cassazione nelle ordinarie impugnazioni di riesame
art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Richiede specificità e determinazione dei motivi in cassazione: il ricorso non può limitarsi ad enunciazioni apodittiche ma deve indicare gli elementi di fatto e di diritto oggetto di censura
d.lgs. 74/2000, art. 8
Riguarda l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; nella vicenda è indicato come possibile reato presupposto per autoriciclaggio ma occorre prova della partecipazione dell'indagato alla emissione
d.lgs. 74/2000, art. 2
Riguarda l'utilizzo di documenti falsi per indebito utilizzo fiscale (es. compensazioni); la contestazione parallela di questo reato ha rilievo nel determinare se l'art. 9 (limitazioni al concorso) sia applicabile
art. 9 d.lgs. 74/2000, comma 1, lett. 2
Disciplina derogatoria sul concorso di persone nei reati tributari; la sua applicabilità dipende dall'effettiva configurazione delle qualifiche (emittente vs utilizzatore) dell'indagato e non può essere assunta senza elementi probatori
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, Dentice)
in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato prevista dall'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula in sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofattura mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all'art. 8 che quello di cui all'art. 2 del d.lgs. citato
Principio enunciato dalla giurisprudenza a favore della possibilità di punire soggetti che hanno doppia veste, ma la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato fattualmente tale cumulo nel caso concreto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: non è luogo per sindacare valutazioni logiche o probatorie ordinarie
- Per essere ammissibile in cassazione la censura deve essere precisa e motivata: va indicato chiaramente quali elementi di fatto o di diritto si ritengono violati (art. 581 c.p.p.)
- Nelle contestazioni di autoriciclaggio occorre provare sia il reato presupposto sia la partecipazione dell'indagato a quel reato; il riconoscimento della falsità di una fattura non è di per sé sufficiente a dimostrare la partecipazione
- L'applicabilità dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 (deroga al concorso) richiede accertamento fattuale che il soggetto abbia cumulato le qualità di emittente e di utilizzatore; tale cumulo non può essere dato per scontato ma va dimostrato con elementi concreti
- La cessazione di un sequestro preventivo per equivalente può seguire all'assenza del fumus commissi delicti per i reati presupposto o alla carenza probatoria sulla partecipazione dell'indagato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1908/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1909/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1910/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1911/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1913/2025 del 16/01/2025
- Sentenza penale · 16 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 1914/2025 del 16/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →