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Sentenza

Sentenza n. 1500/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia n. 688, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.12.2024.

Giustizia amministrativa202504062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica mediante PEC, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della configurabilità della procura speciale apposta in calce o a margine al ricorso telematico, della sanabilità del vizio e dell'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura generica redatta su foglio separato non può considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata acquisita in copia informatica e depositata o notificata unitamente al ricorso nativo digitale: tale modalità non assicura né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto cui si riferisce la procura né la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso. L'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine opera quando esiste un contesto documentale unitario, ma non può essere estesa alla mera congiunzione telematica di un documento analogico e di un ricorso informatico. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve esistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; il ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, è quindi successivo alla pronuncia e non giustifica la rimessione in termini. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore in udienza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale la ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non era presente alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che, se redatta su foglio separato, contenga elementi sufficienti a identificare la controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare il difetto originario della procura speciale, che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi, anche discordanti, e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati per evidenziare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di un conferimento accurato della procura speciale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve contenere elementi idonei a identificare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria; una formula generica riferita a un giudizio di ottemperanza non è sufficiente se non consente di individuare la specifica controversia.
  • La procura redatta su supporto analogico separato dal ricorso nativo digitale e depositata o notificata in copia informatica unitamente al ricorso non è, per ciò solo, una procura validamente apposta in calce o a margine: la congiunzione telematica dei documenti non sostituisce l'indicazione, nella procura, degli elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o inidoneità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile per un vizio della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte ha scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio viene trattata in udienza o camera di consiglio in assenza del difensore della parte, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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