Cassazione Civile, Sentenza n. 13790/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 18/1/2021 della Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali (complessivi €522.326,25) fondato sulla sentenza costitutiva n. 1022/2016 del Tribunale di Prato (trasferimento immobiliare ai sensi dell'art. 2932 c.c.). In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'obbligo di sospensione del processo tributario in attesa della decisione della Corte d'Appello civile; 2) omissione della declaratoria incidentale di cessazione della materia del contendere e dichiarata inefficacia della sentenza del Tribunale di Prato; 3) violazione di norme sul trattamento fiscale degli atti giudiziari (d.P.R. n. 131/1986, artt. 27 e 37) e di principi civilistici (artt. 1353, 1355, 2932 c.c.) in relazione alla condizione potestativa; 4) mancato esame di fatto decisivo relativo alla sussistenza di una condizione sospensiva al trasferimento (rilascio della sanatoria comunale e lavori a carico del venditore) che, se accertata, imporrebbe l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso estinto per cessata materia del contendere in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1093/2021 (7.04.2021, pubblicata 27.05.2021), divenuta definitiva per mancata impugnazione, che ha definito la controversia civile dichiarando la cessazione della materia del contendere per rinuncia e, quindi, il venir meno della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. posta a fondamento dell'avviso di liquidazione. La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di tale documento in Cassazione (art. 372 c.p.c.) e, per tale motivo, ha disposto l'estinzione del giudizio per sopravvenuta inammissibilità. Le spese di lite sono state compensate integralmente, essendo la sopravvenienza intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 2932 cod. civ.
La sentenza costitutiva pronunciata ai sensi di questo articolo era il titolo che aveva determinato il presupposto dell'avviso di liquidazione; la successiva cessazione della materia del contendere ha fatto venir meno tale presupposto rendendo inefficace la decisione di trasferimento ai fini fiscali.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 3
Richiamato nell'ambito della discussione sull'assoggettabilità all'imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria: la resistente ha sostenuto che gli atti giudiziari debbano essere assoggettati a registro anche se impugnati, con possibilità di conguaglio in caso di successiva sentenza.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, commi 3 e 4
Richiamato come parte del quadro normativo sull'applicazione dell'imposta di registro e sugli effetti fiscali di atti giudiziari; la censura del ricorrente riguarda l'erronea interpretazione di tali disposizioni in relazione alla natura dell'imposta quando il trasferimento è condizionato.
artt. 1353 e 1355 cod. civ.
Richiamati in relazione ai principi generali sul contratto e sulle condizioni (sospensive) per valutare se la sussistenza di una condizione sospensiva, in particolare se dipendente dall'iniziativa del venditore, influisca sugli effetti civilistici e fiscali del trasferimento.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma invocata per inquadramento formale dei motivi di ricorso (violazione di norme di diritto e omessa valutazione di fatto decisivo), come indicato nei singoli motivi dedotti dal ricorrente.
art. 372 cod. proc. civ.
Consentita la produzione in sede di legittimità di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze intervenuta successivamente e decisiva per l'ammissibilità del ricorso.
art. 378 cod. proc. civ.
Richiamato perché le parti hanno depositato memoria ex art. 378; norma procedurale relativa alle memorie da depositarsi nei termini previsti.
Massime di principio
- Se la decisione civile che ha costituito il presupposto di un atto impositivo (es. sentenza costitutiva di trasferimento) viene successivamente annullata o viene meno per rinuncia/cessazione della materia del contendere, il giudizio tributario fondato su quel presupposto può estinguersi per sopravvenuta inammissibilità.
- Documenti sopravvenuti che incidono sull'ammissibilità della controversia possono essere prodotti anche in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.) e possono determinare l'estinzione del ricorso senza decisione sul merito.
- La sospensione del processo tributario per pendenza di un giudizio civile pregiudiziale non è automatica: la parte deve chiedere la sospensione e il giudice tributario valuta se la questione civile sia effettivamente pregiudiziale rispetto alla controversia fiscale.
- Gli atti giudiziari che definiscono controversie civili possono essere soggetti a registrazione anche se impugnati, con la possibilità di conguaglio o rimborso in caso di successiva decisione favorevole; tuttavia, l'efficacia fiscale dell'atto può venir meno se il titolo civile perde efficacia.
- La qualificazione fiscale del trasferimento (imposta in misura fissa o variabile) dipende dall'effettivo verificarsi del trasferimento e dalla natura della condizione: se il trasferimento è riferito a una condizione sospensiva la cui realizzazione dipende dall'iniziativa del venditore, va valutato se il presupposto fiscale sia effettivamente sorto.
- In presenza di sopravvenienze rilevanti intervenute dopo la proposizione del ricorso (es. sentenza civile definitiva che modifica la situazione di fatto/diritto), è possibile che le spese vengano compensate integralmente.
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