Cassazione Civile, Ordinanza n. 32363/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartella per TARSU degli anni 2006-2007 e aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado. In appello la sentenza era stata riformata solo quanto alle spese di lite, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese dei due gradi di merito. La ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2233, comma 2, c.c., dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, del D.M. n. 55/2014 (artt. 4 e 5 e tabelle allegate), perché la CTR aveva liquidato complessivamente euro 300,00 per il primo grado ed euro 350,00 per l'appello, importi inferiori ai minimi tabellari e privi di adeguata motivazione, ledendo il decoro professionale del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo: ha osservato che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice non può liquidare compensi meramente simbolici o comunque inferiori ai minimi risultanti dai parametri del D.M. n. 55/2014, anche considerando l'eventuale massima riduzione per la particolare semplicità della controversia, dovendo comunque rispettare il limite posto dall'art. 2233, comma 2, c.c. Ha inoltre richiamato il principio per cui le spese e gli onorari vanno liquidati distintamente per ciascun grado di giudizio, così da consentire il controllo dei criteri adottati. Poiché la CTR aveva determinato in modo globale e senza adeguata motivazione importi inferiori ai minimi tabellari, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2233, comma 2, c.c.
impone che il compenso del professionista sia adeguato al decoro della professione e preclude liquidazioni meramente simboliche.
art. 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992
regola la liquidazione delle spese nel processo tributario.
D.M. n. 55 del 2014
artt. 4 e 5 e Tabelle allegate; tabella 12
i parametri tariffari costituiscono criterio di orientamento per la liquidazione giudiziale delle spese e individuano la misura economica standard della prestazione difensiva.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale sul rilievo della proposta del relatore.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il giudice deve liquidare compensi non meramente simbolici e comunque compatibili con il decoro professionale, non potendo scendere sotto i minimi ricavabili dai parametri applicabili, anche quando la causa sia di particolare semplicità.
- Dopo il D.M. n. 55/2014 i parametri forensi non hanno più natura di minimi inderogabili in senso assoluto, ma restano criteri di orientamento che il giudice deve rispettare, spiegando lo scostamento solo quando esso sia apprezzabile rispetto ai valori medi.
- La liquidazione delle spese giudiziali deve essere effettuata distintamente per ciascun grado di giudizio e con indicazione comprensibile dei criteri adottati, perché solo così le parti possono controllarne la correttezza.
- Una liquidazione globale e non motivata delle spese, specie se inferiore ai valori tabellari minimi, integra violazione di legge e comporta cassazione della decisione sulle spese.
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