Sentenza n. 2015/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio a richiesta di manovalanza e trasporto materiale vario per le esigenze del Centro di Produzione TV di Napoli, comunicato il 17.07.2025; nonché di ogni altro atto precedente e comunque connesso al provvedimento impugnato e, in particolare delle valutazioni effettuate nella seduta riservata del 7.07.2025, nel corso della quale sarebbe stata accerta come priva di anomalia l'offerta, presentata dal Consorzio Stabile Green Group Service;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio a richiesta di manovalanza e trasporto di materiale vario per il Centro di Produzione TV di Napoli, nonché gli atti connessi e la valutazione di non anomalia dell'offerta aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha contestato l'aggiudicazione al Consorzio Stabile Green Group Service deducendo l'incongruità dell'offerta economica e il difetto di istruttoria nella verifica dei chiarimenti forniti dall'aggiudicatario. Il disciplinare quantificava il costo della manodopera nell'84,42% dell'importo contrattuale, pari a € 721.253,33, e la legge di gara prevedeva un monte ore complessivo derivante dalla somma delle ore relative ai servizi a modulo e di quelle relative ai servizi non a modulo. Secondo la ricorrente, tale monte ore ammontava a circa 30.058 ore, mentre l'aggiudicatario aveva indicato un costo del personale di € 394.056,00, notevolmente inferiore a quello indicato dagli altri concorrenti e rapportato a un monte ore sottostimato. La stazione appaltante, nel valutare i chiarimenti, si sarebbe limitata a esaminare il contratto richiamato dall'aggiudicatario senza approfondire gli ulteriori profili di incongruità dell'offerta. Sono state dedotte, in particolare, la violazione della par condicio competitorum e l'illegittimità della verifica di anomalia per difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di difetto di istruttoria. La stazione appaltante non aveva adeguatamente approfondito, in sede di esame dei chiarimenti, la congruità del costo del personale e il monte ore sottostante all'offerta aggiudicataria, che appariva rapportata a un numero di ore molto inferiore a quello desumibile dalla legge di gara mediante la sommatoria dei servizi a modulo e dei servizi non a modulo. È stata ritenuta fondata anche la censura di violazione della par condicio, poiché gli altri concorrenti avevano formulato le offerte considerando il monte ore complessivo previsto dalla lex specialis, mentre l'aggiudicatario avrebbe utilizzato un parametro significativamente ridotto. Il giudice ha quindi annullato l'aggiudicazione e gli atti gravati. Rai e Consorzio aggiudicatario sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese della fase di merito, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove assolto.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla sentenza.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale del contenzioso relativo alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta deve comprendere un esame effettivo e completo degli elementi economici rilevanti, compreso il monte ore necessario per eseguire le prestazioni secondo la lex specialis; non è sufficiente limitarsi all'esame parziale di un singolo documento o giustificazione prodotta dall'offerente.
- Quando la legge di gara individua o consente di ricavare un determinato monte ore per l'esecuzione del servizio, la valutazione della congruità del costo della manodopera deve essere rapportata a tale monte ore complessivo, salvo adeguata dimostrazione di una diversa e più efficiente organizzazione aziendale.
- La stazione appaltante viola il principio di par condicio se ammette un'offerta elaborata sulla base di un monte ore significativamente inferiore a quello considerato dagli altri concorrenti in conformità alle prescrizioni della lex specialis, senza verificare e motivare adeguatamente la compatibilità di tale impostazione con le prestazioni richieste.
- Il difetto di istruttoria nella verifica della congruità dell'offerta, quando incide sulla comparabilità delle offerte e sulla corretta individuazione dell'aggiudicatario, giustifica l'annullamento dell'aggiudicazione.
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