Sentenza n. 5920/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ingiunzione di pagamento delle spese di demolizione e, tardivamente, contro l’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La curatela fallimentare ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che l’ordinanza di demolizione e la successiva ingiunzione di pagamento fossero illegittime o nulle perché rivolte al fallimento, nonostante il manufatto abusivo insistesse su area condominiale, non fosse compreso nella massa attiva fallimentare e non fosse nella disponibilità materiale della curatela. Ha dedotto che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere notificato ai condomini, quali proprietari dell’area, e alla cooperativa fallita tramite i suoi organi societari, quali committente e responsabile dell’abuso. Ha inoltre sostenuto l’inesigibilità dell’obbligo di demolizione, il difetto di istruttoria in ordine alla proprietà, alla responsabilità dell’abuso e alla disponibilità del manufatto, nonché la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo all’ingiunzione delle spese. Il Comune ha resistito all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione sono state dichiarate inammissibili perché tardive: l’ordinanza era stata adottata il 14 gennaio 2019, notificata il 16 gennaio 2019, mentre il ricorso era stato notificato il 13 ottobre 2021. La tardività sussisteva anche qualificando la domanda come azione di nullità, soggetta al termine di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4, c.p.a. Ne consegue che non potevano più essere contestati, nel giudizio sull’ingiunzione delle spese, i presupposti soggettivi dell’originario ordine di demolizione, compresa la corretta individuazione della curatela quale destinataria. Il Collegio ha comunque rilevato che l’ordine era stato rivolto agli organi del fallimento in quanto aventi la materiale disponibilità del bene e che, trattandosi di un manufatto da demolire, non risultava lesione dei diritti dei creditori. Poiché l’ordine di demolizione era rimasto ineseguito, era legittima l’ingiunzione alla curatela delle spese sostenute dal Comune per la demolizione in danno, gravando tali spese anche su chi, pur potendo provvedere, non abbia adempiuto spontaneamente. È stata respinta anche la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’ingiunzione aveva contenuto vincolato e l’ordinanza di demolizione aveva già avvertito il destinatario delle conseguenze della mancata ottemperanza. La comunicazione con cui il curatore aveva rappresentato al giudice delegato l’impossibilità di eseguire l’ordinanza per mancanza di fondi non incideva sulla tardività dell’impugnazione né sulla legittimità dell’ingiunzione. La curatela è stata condannata alle spese dell’appello, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell’ordine di demolizione consente di rivolgere il comando al soggetto avente la materiale disponibilità del bene e capace di eseguire l’intervento; le questioni relative alla corretta individuazione del destinatario devono essere contestate tempestivamente.
art. 31, comma 4, c.p.a.
L’azione diretta all’accertamento della nullità del provvedimento amministrativo è soggetta al termine di 180 giorni; pertanto anche la qualificazione della domanda come azione di nullità non rende tempestiva un’impugnazione proposta oltre tale termine.
Massime di principio
- Le censure relative alla proprietà, alla responsabilità dell’abuso e alla materiale disponibilità del bene devono essere proposte tempestivamente contro l’originaria ordinanza di demolizione e non possono essere fatte valere, una volta divenuto irretrattabile tale ordine, nel giudizio contro la successiva ingiunzione di pagamento delle spese di demolizione.
- Quando l’ordine di demolizione sia rivolto a un soggetto che abbia la materiale disponibilità del bene e la possibilità di eseguire l’intervento, la mancata ottemperanza consente all’amministrazione di ingiungergli il pagamento delle spese sostenute per la demolizione in danno.
- La contestazione dell’inesigibilità dell’ordine, fondata sulla mancata inclusione del bene nella massa fallimentare o sull’estraneità del destinatario alla realizzazione dell’abuso, riguarda i presupposti dell’ordinanza di demolizione e non può essere utilmente dedotta contro l’ingiunzione delle spese quando l’ordinanza sia ormai divenuta irretrattabile.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ingiunzione delle spese quando questa abbia contenuto vincolato e l’originaria ordinanza di demolizione abbia già informato il destinatario delle conseguenze della mancata ottemperanza.
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