Cassazione Penale, Sentenza n. 607/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per due motivi: 1) errata qualificazione del fatto: sostiene la nullità della campionatura della sostanza stupefacente e l'errore nel calcolo del principio attivo, che avrebbero dovuto portare alla diversa qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del DPR 309/1990; 2) nullità della procedura di patteggiamento per la presenza della condizione ostativa rappresentata dalla recidiva aggravata e reiterata (art. 99 c.p.), che secondo il ricorrente avrebbe escluso la possibilità di concludere il rito speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la dedotta errata qualificazione non costituisce errore manifesto ma questione di opinabilità, e che il rito speciale limita i motivi di cassazione ammessi (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.), perciò la censura sulla campionatura non è proponibile in questo rito. Inoltre, quanto alla presunta inammissibilità del patteggiamento per recidiva reiterata, la Corte ha rilevato l'assenza dell'interesse specifico dell'imputato a chiedere l'annullamento della sentenza su tale base, condizione richiesta dalla giurisprudenza per rendere ammissibile il gravame. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina il giudizio abbreviato e gli effetti del patteggiamento; limita le impugnazioni contro la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, richiedendo che la verifica in Cassazione si basi su capi di imputazione, motivazione sintetica e motivi dedotti.
art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.
Stabilisce i motivi ammessi di ricorso per cassazione contro la sentenza che ha accolto la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento): sono ammessi solo motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 444, comma 1‑bis, c.p.p.
Prevede esclusioni oggettive e soggettive dal patteggiamento, indicandone i limiti; la giurisprudenza richiede l'indicazione di un interesse specifico dell'imputato per far valere in Cassazione l'annullamento per inapplicabilità del patteggiamento.
DPR 309/1990, art. 73 (T.U. stupefacenti), comma 4 e comma 5
Disciplina i reati relativi alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti; commi diversi prevedono sanzioni differenziate in funzione della quantità e della natura della sostanza. Il ricorrente invocava il comma 5 (ipotesi di minore gravità) per diversa qualificazione conseguente alla presunta nullità della campionatura.
art. 87, comma 2, D.P.R. 309/1990
Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli effetti e alla qualificazione delle condotte in materia di stupefacenti; nel caso la Corte non ha ritenuto che il richiamo giustificasse l'apertura del controllo in sede di patteggiamento.
art. 99 c.p.
Regola la recidiva e le sue conseguenze sulla determinazione della pena; è richiamato per la disciplina della recidiva aggravata/reiterata che può, in certe condizioni, ostare all'applicabilità del patteggiamento ampliato quando la pena supera i due anni.
artt. 364, 178 lett. c), 180 c.p.p.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e ai mezzi di prova; la Corte osserva che tali questioni, se non manifestamente errate, non sono sindacabili nel rito speciale del patteggiamento in Cassazione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 50)
Ha introdotto l'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; la Corte la richiama per spiegare i limiti del controllo in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è fortemente limitato: sono ammissibili solo i motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; censure sulla prova o sulla procedura di assunzione della prova (es. nullità della campionatura) sono generalmente inammissibili in questo rito se la questione è discutibile e non manifesta.
- La dedotta errata qualificazione del fatto può essere impugnata in Cassazione solo se si tratta di errore manifesto, cioè quando l'accordo sulla pena si sia surrettiziamente trasformato in un accordo sulla qualificazione penale in modo evidente; tutte le altre divergenze di interpretazione restano fuori dal sindacato del giudice di legittimità nel rito speciale.
- La contestazione dell'inapplicabilità del patteggiamento per recidiva (o altre cause ostative previste dall'art. 444 e correlati) richiede che l'imputato indichi specificamente e motivi il proprio interesse all'annullamento: in assenza di tale indicazione la censura è inammissibile.
- Se si vuole impugnare questioni relative alla validità degli atti di prova o alla loro acquisizione (es. campionatura), è preferibile non limitarsi al rito speciale del patteggiamento ma valutare strumenti impugnatori idonei (es. appello ordinario, se ammesso, o ricorso per motivi che rientrino tra quelli espressamente previsti), tenendo conto dei termini e delle condizioni di ammissibilità.
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