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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13406/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza che, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., aveva applicato a Lorusso la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Potenza. Il ricorrente deduce nullità e manifesta illogicità/mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e contesta la ricostruzione del concorso nella cessione di sostanza stupefacente, sostenendo che non vi fossero nuovi elementi indizianti e che gli elementi prodotti riferissero esclusivamente al coindagato Vaccaro; inoltre censura contraddittorietà su fatti ritenuti inesistenti o di mera probabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base della serie concordante di elementi (attività di cessione nell'autovettura del Lorusso, Lorusso alla guida, trasporto da Potenza ad Avigliano per incontro predeterminato, fermata in zona nota di spaccio, comportamento osservato al momento dell'intervento della P.G.). Ha escluso che le censure costituissero vizi di legittimità accertabili in cassazione piuttosto che mera rivalutazione di merito. Ha inoltre confermato la possibilità, in sede di appello del P.M., che il tribunale adotti misure meno afflittive rispetto a quelle richieste. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.; art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Natura del reato contestato: concorso nel reato di cessione di sostanze stupefacenti (rapporto di concorso materiale ai sensi del 110 c.p. e disciplina penale sulle droghe secondo il d.P.R. 309/1990). La Corte richiama tali norme come fondamento dell'accusa di cui si valutano gli indizi.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamata in relazione al parametro della "gravità degli indizi" richiesto per l'applicazione di misure personali: la gravità indiziaria come presupposto cautelare è stata ritenuta sussistente alla luce degli elementi esposti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare nullità per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto le censure infondate o riconducibili a rivalutazione di merito, non integranti vizio di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata dalla Corte per statuire che, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria disposta.

  • art. 292 e art. 546 c.p.p. (richiamati a fini interpretativi della motivazione)

    Riferimenti al modello motivazionale cui deve conformarsi l'ordinanza di riesame: la motivazione del tribunale del riesame deve dare conto delle ragioni che fondano la gravità indiziaria, adattando il modello degli artt. citati alla natura indiziaria del provvedimento cautelare.

Massime di principio

  • Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della congruità e non illogicità della motivazione: non è consentita una rivalutazione di merito degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • Per ritenere sussistente la gravità indiziaria è sufficiente un insieme di elementi concordanti che, considerati unitariamente, configurino una qualificata probabilità di colpevolezza; non serve la prova piena ma una motivazione adeguata che colleghi gli elementi al fatto contestato.
  • Le censure che consistono in una diversa lettura delle stesse risultanze processuali sono inammissibili in Cassazione quando si limitano a prospettare valutazioni alternative di fatto.
  • Quando l'appello del pubblico ministero mira alla aggravazione della misura cautelare, il tribunale del riesame può adottare una misura diversa e meno afflittiva rispetto a quella richiesta dal P.M., purché motivi adeguatamente la scelta.
  • Per impugnare con successo una ordinanza cautelare in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di motivazione palese (illogicità evidente o mancanza assoluta di motivazione) e non solo prospettare la maggiore ragionevolezza di una valutazione alternativa.

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