Sentenza n. 4485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Plenum del CSM del 19 febbraio 2025 e atti connessi, con cui è stato conferito l'incarico di Presidente del Tribunale di Crotone a una magistrata già titolare del medesimo incarico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato magistrato)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato appellante aveva impugnato la deliberazione con cui il CSM aveva nominato la controinteressata Presidente del Tribunale di Crotone, sostenendo che ella non fosse legittimata a partecipare alla selezione perché aveva già ricoperto il medesimo incarico dal 30 settembre 2008 al 17 settembre 2015 e aveva ottenuto la conferma nel 2013. Il motivo principale, riproposto in appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso, consisteva nell'erronea interpretazione dell'art. 45 d.lgs. n. 160/2006: secondo l'appellante, il divieto di riassegnazione del medesimo incarico scatta dopo l'unica conferma consentita dalla legge, indipendentemente dal fatto che il secondo mandato sia stato concretamente svolto per l'intero quadriennio o, complessivamente, per otto anni. Il TAR e il CSM avevano invece ritenuto che la preclusione operasse soltanto dopo il completamento dell'intero ottennio. L'appellante contestava inoltre il richiamo del TAR al principio di uguaglianza e sosteneva che l'illegittima ammissione della controinteressata fosse sufficiente a determinare l'illegittimità della procedura, senza necessità di contestare anche l'esito della comparazione. In rito, la Presidenza della Repubblica aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, così come il Ministero della Giustizia; il CSM e la controinteressata avevano difeso la legittimità della procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e ne ha disposto l'estromissione, rilevando che il decreto presidenziale di recepimento della nomina è atto compiuto nell'esercizio delle funzioni presidenziali e che la responsabilità dell'atto grava sul ministro controfirmante ai sensi degli artt. 89 e 90 Cost. Ha invece respinto l'eccezione del Ministero della Giustizia, riconoscendone la legittimazione passiva in ragione del concerto previsto dall'art. 11 l. n. 195/1958: tale concerto comporta un vincolo di metodo, pur non di risultato, e rende imputabile al Ministro l'attività svolta nella procedura. Nel merito, ha ritenuto erronea l'interpretazione dell'art. 45 d.lgs. n. 160/2006 accolta dal TAR e dal CSM. La norma stabilisce che l'incarico direttivo dura quattro anni e può essere confermato per una sola volta per un ulteriore uguale periodo; l'espressione "per una sola volta" individua il limite oggettivo alla riassegnazione del medesimo incarico. La conferma consuma quindi la possibilità di ricoprire nuovamente quello specifico ufficio, a prescindere dalla durata effettiva del secondo mandato e dal mancato completamento dell'ottennio. La preclusione opera anche se il magistrato abbia successivamente svolto funzioni in altra sede o sia trascorso un periodo di decantazione, non essendo prevista dalla legge alcuna eccezione per gli incarichi direttivi. Poiché la controinteressata aveva già ottenuto la conferma nell'incarico di Presidente del Tribunale di Crotone, non era legittimata a partecipare alla nuova procedura. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l'appello, riformato la sentenza del TAR, accolto il ricorso di primo grado e annullato gli atti impugnati, imponendo all'amministrazione, nella riedizione del potere, di non riconoscere alla controinteressata la legittimazione a partecipare alla procedura. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. n. 160/2006
Le funzioni direttive [...] hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un’ulteriore sola volta, per un uguale periodo
La conferma per una sola volta costituisce il limite oggettivo alla partecipazione a ulteriori procedure per il conferimento del medesimo incarico direttivo. La preclusione opera indipendentemente dalla durata effettiva del secondo mandato e dal mancato completamento dell'ottennio.
art. 46 d.lgs. n. 160/2006
Richiamato quale disposizione analoga per le funzioni semidirettive, conferma il principio generale della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.
art. 19 d.lgs. n. 160/2006
Salvo quanto previsto dagli artt. 45 e 46
La disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio e il relativo meccanismo di decantazione per le funzioni non direttive non derogano alla disciplina speciale degli incarichi direttivi e semidirettivi.
art. 11 l. n. 195/1958
Il concerto del Ministro della Giustizia sulle proposte del CSM comporta un vincolo di metodo e fonda la legittimazione passiva del Ministero nel giudizio relativo al conferimento dell'incarico direttivo.
art. 110 Cost.
Attribuisce al Ministro della Giustizia la competenza relativa all'organizzazione e al funzionamento dei servizi concernenti la giustizia, rilevante ai fini del concerto sulle nomine direttive.
art. 89 Cost.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità
La responsabilità dell'atto presidenziale controfirmato grava sul ministro proponente, non sulla Presidenza della Repubblica quale soggetto responsabile dell'emanazione.
art. 90 Cost.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione
Esclude la legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica nel giudizio relativo al decreto presidenziale di recepimento della nomina.
art. 74 c.p.a.
Richiamato dal Consiglio di Stato quale base per la motivazione mediante riferimento a precedente conforme.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 74 c.p.a. per il ricorso a una precedente sentenza conforme nella motivazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 160/2006, l'incarico direttivo conferito per quattro anni può essere confermato una sola volta per un ulteriore uguale periodo; l'avvenuta conferma consuma la legittimazione del magistrato a partecipare a successive procedure per il conferimento del medesimo incarico presso lo stesso ufficio.
- La preclusione alla riassegnazione del medesimo incarico direttivo opera anche quando il secondo mandato non sia stato svolto per l'intero quadriennio e, quindi, non sia stato raggiunto l'ottennio complessivo: l'ottennio è il termine massimo di durata, mentre la conferma per una sola volta è il limite oggettivo alla riassegnazione.
- Il divieto di riassegnazione del medesimo incarico direttivo non viene meno per il trascorrere di un periodo di decantazione, per il trasferimento ad altra sede o per lo svolgimento di altre funzioni, quando la disciplina applicabile non preveda espressamente tali eccezioni.
- Il concerto del Ministro della Giustizia sulle proposte del CSM per il conferimento degli incarichi direttivi costituisce un vincolo di metodo, non di risultato, ma rende imputabile al Ministero l'attività di concerto e ne fonda la legittimazione passiva nel giudizio.
- Il decreto del Presidente della Repubblica che recepisce la nomina di un magistrato costituisce atto compiuto nell'esercizio delle funzioni presidenziali; la Presidenza della Repubblica non è pertanto legittimata passivamente, mentre la responsabilità dell'atto controfirmato grava sul ministro proponente.
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