Sentenza n. 582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti, avverso e per l’annullamento, previa sospensiva:a) del provvedimento prot. n. 26540/RU del 18.05.2021, adottato dal “Dirigente ad Interim” dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Campania sede di Napoli, a mezzo del quale è stata disposta la cancellazione dall’elenco degli operatori (ovvero dal R.I.E.S.) di cui all’art.1, comma 553 come sostituito dall’art.1, comma 82, della legge 13/12/2010 n.220 e dall’art.24 del D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con modificazioni nella legge 15/07/2011 n.111, “che avverrà per via telematica decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento”, recapitato in data 24.05.21; b) ove occorrer possa, del provvedimento prot. n. 26541/RU del 18.05.2021 di trasmissione del provvedimento prot. n. 26540/RU del 18.05.2021; c) della comunicazione prot. n. 62776/RU del 17.09.2020; d) del processo verbale di verifica dell’ADM del 07.09.2020; e) del D.D. n. 31857 del 09.09.2011 e del D.D. n.104077 del 22.12.2014, nonché per la disapplicazione dell’art.1, comma 82, della L.n.220/2010; f) ove occorrer possa del provvedimento di cancellazione telematica allo spirare dei 60 giorni, ancorché non conosciuto; g) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, lesivo degli interessi legittimi del ricorrente in proprio e nella qualità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la cancellazione dall’elenco degli operatori autorizzati alla raccolta del gioco mediante apparecchi, nonché il sottostante provvedimento di cancellazione adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR deducendo error in iudicando, difetto e apparenza della motivazione, violazione del principio tempus regit actum, del legittimo affidamento, dei canoni di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, nonché eccesso di potere per contraddittorietà interna, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti. Sosteneva, in particolare, che l’amministrazione avesse illegittimamente disposto la cancellazione dal RIES, nonostante l’attività esercitata e il possesso di un’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., ritenuta idonea a supplire all’eventuale mancanza della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.; invocava inoltre un affidamento incolpevole sull’operato del proprio consulente e sul mantenimento del requisito di iscrizione. La vicenda traeva origine da una verifica ispettiva del settembre 2020, nel corso della quale era emerso che l’operatore non possedeva la licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. per le apparecchiature da gioco presenti nell’esercizio. Egli aveva prodotto soltanto la ricevuta PEC relativa a una SCIA presentata da un soggetto diverso e una tabella dei giochi proibiti intestata alla precedente titolare dell’attività. Il Comune aveva successivamente attestato che l’interessato non aveva presentato la richiesta di autorizzazione per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S.; dopo la sospensione dall’elenco, il medesimo aveva richiesto le autorizzazioni necessarie. L’Agenzia aveva quindi disposto la cancellazione per assenza del requisito essenziale previsto dalla disciplina dell’elenco e per la non veridicità della dichiarazione resa in sede di iscrizione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto pacifica l’assenza della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., requisito necessario per l’iscrizione all’elenco, e ha escluso che il possesso dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. potesse sostituirla. L’affidamento invocato dall’appellante non era imputabile a comportamenti dell’amministrazione, ma riguardava presunti errori del consulente e, pertanto, non poteva essere opposto all’autorità pubblica; inoltre, la materia del gioco lecito è caratterizzata da finalità di ordine pubblico e tutela della salute, sicché impone particolare rigore nella verifica dei requisiti. Il giudice ha affermato che l’esercizio legittimo dell’attività richiede il duplice titolo costituito dall’autorizzazione del Questore ex art. 88 T.U.L.P.S. e dalla SCIA, con funzioni diverse e non surrogabili. Ha escluso la possibilità di una valutazione ex post o di utilizzare documenti intestati a soggetti diversi oppure acquisiti successivamente alla verifica. La cancellazione è stata ritenuta legittima anche perché l’interessato aveva dichiarato in sede di iscrizione di possedere la licenza ex art. 86 o 88 T.U.L.P.S.; la carenza effettiva del requisito e la dichiarazione non veritiera avevano determinato la rottura del rapporto fiduciario con l’amministrazione. La natura personale dei titoli e la preliminare verifica amministrativa escludono inoltre un mero subingresso nella posizione autorizzatoria. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 86 T.U.L.P.S.
La licenza costituisce requisito necessario per l’iscrizione all’elenco degli operatori e per l’esercizio dell’attività con apparecchi da gioco; la sua mancanza legittima la cancellazione.
art. 88 T.U.L.P.S.
L’autorizzazione del Questore assolve a una distinta funzione di prevenzione dei fenomeni criminali connessi al gioco e non sostituisce la licenza ex art. 86 T.U.L.P.S. né gli ulteriori adempimenti richiesti.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
Individua gli apparecchi da intrattenimento cui si riferisce l’attività di raccolta del gioco oggetto dell’elenco e della verifica amministrativa.
art. 1, comma 82, l. 13 dicembre 2010, n. 220
Costituisce la base normativa dell’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi.
art. 24 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato quale ulteriore fondamento normativo della disciplina dell’elenco degli operatori del gioco.
art. 4, comma 1, lett. a), D.D. n. 2011/31857/giochi/ADI del 9 settembre 2011
Prevede il requisito essenziale per l’iscrizione all’elenco, la cui carenza consente la cancellazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’iscrizione nell’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi presuppone il possesso effettivo dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente; la carenza di un requisito essenziale legittima la cancellazione dall’elenco.
- L’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. e la licenza o gli ulteriori titoli richiesti per l’esercizio dell’attività di gioco assolvono funzioni diverse e non sono automaticamente surrogabili: il possesso dell’una non consente di ritenere integrato il requisito rappresentato dall’altra.
- L’affidamento tutelabile nei confronti della pubblica amministrazione deve derivare da un comportamento o da un’attività imputabile all’amministrazione, idonei a determinare un ragionevole convincimento sulla legittimità dell’esercizio del potere; non è opponibile all’amministrazione l’affidamento fondato esclusivamente su errori di un consulente privato.
- Quando la normativa impone requisiti personali e preventivi per l’esercizio di un’attività soggetta a controllo amministrativo, non è possibile sanare la carenza originaria mediante documenti acquisiti successivamente, intestati a soggetti diversi o mediante una valutazione ex post dell’idoneità dell’attività.
- La dichiarazione non veritiera resa per l’iscrizione a un elenco amministrativo, unita all’effettiva carenza del requisito dichiarato, legittima la cancellazione anche quale conseguenza della rottura del rapporto fiduciario con l’amministrazione, soprattutto in settori caratterizzati da esigenze di ordine pubblico e tutela della salute.
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