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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35228/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva attribuito al contribuente un maggior reddito per il periodo d'imposta 2003, recuperando maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni, sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva connessi all'acquisto di due terreni non edificabili, di un fabbricato e di alcune azioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto, deducendo in cassazione, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione della disciplina sull'accertamento sintetico e, in particolare, dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, lamentando che il questionario inviatogli dall'Ufficio fosse ambiguo e contraddittorio: da un lato sembrava finalizzato a giustificare la capacità di spesa e quindi a un controllo sul reddito complessivo, dall'altro conteneva avvertenze riferibili all'accertamento del reddito d'impresa. Per tale ragione egli sosteneva di essere stato indotto a non rispondere e contestava che la mancata risposta potesse comportare, di per sé, l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti prodotti solo nel processo. Deduceva inoltre vizi di motivazione e erronea valutazione delle prove.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva nei giudizi introdotti dopo l'operatività dell'Agenzia delle entrate. Accoglie invece il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, rilevando che la CTR ha errato nel ritenere preclusa la produzione documentale del contribuente per la sola mancata risposta al questionario. La Corte afferma che la preclusione opera solo se l'Amministrazione dimostra di avere inviato un questionario puntuale, con termine congruo e specifico avvertimento delle conseguenze dell'inottemperanza; in mancanza di tale prova, non può opporsi l'inutilizzabilità della documentazione esibita solo in giudizio. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Messina, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la preclusione alla produzione di dati e documenti in giudizio può operare solo nei limiti e alle condizioni previste per l'accertamento sintetico, e non automaticamente per la mera mancata risposta al questionario

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base del controllo e dell'accertamento induttivo/sintetico contestato dal contribuente

  • art. 32, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il questionario serve a instaurare un preventivo dialogo tra fisco e contribuente; la sanzione dell'inutilizzabilità richiede il rispetto della sequenza procedimentale, con specifico avvertimento e termine congruo

  • art. 53 Cost.

    è richiamato per ribadire che i meccanismi preclusivi devono muoversi nel rispetto della capacità contributiva e dei principi costituzionali

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sul corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • artt. 6 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    sono indicati come espressione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria

  • art. 57 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    fondamento del trasferimento dei poteri operativi in materia tributaria all'Agenzia delle entrate

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario successivo all'istituzione dell'Agenzia delle entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è legittimato passivamente nei giudizi introdotti dopo l'operatività dell'Agenzia; la legittimazione spetta esclusivamente a quest'ultima.
  • La sanzione processuale dell'inutilizzabilità dei documenti prodotti dal contribuente solo in giudizio non discende automaticamente dalla mancata risposta al questionario fiscale, ma presuppone che l'Amministrazione dimostri di avere rispettato la sequenza procedimentale prevista dalla legge.
  • Per far operare la preclusione probatoria, l'Ufficio deve provare di avere inviato richieste specifiche, assegnato un termine congruo e avvertito in modo chiaro e dettagliato il contribuente delle conseguenze dell'inottemperanza.
  • Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari vincola anche l'Amministrazione finanziaria, che deve porre il contribuente in condizione di comprendere la finalità della richiesta istruttoria e gli effetti della mancata risposta.
  • Se il questionario fiscale è ambiguo o non consente di comprendere con precisione l'oggetto dell'istruttoria, non può essere utilizzato per fondare la preclusione alla prova documentale del contribuente.
  • In presenza di contestazione sul corretto utilizzo del questionario, l'onere di provare la rituale instaurazione del meccanismo preclusivo grava sull'Amministrazione che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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