Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6392/2026 - Roma, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2822/2025 del 7 febbraio 2025, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), all'esito del giudizio rubricato con N.R.G. 12864/2023, nonché per la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza e con nomina di un commissario ad acta che adempia in luogo dell'Istituto nel caso di perdurante inerzia di quest'ultimo.

Giustizia amministrativa202510783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di ricalcolo del TFS. Ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla condanna per penalità di mora. Per ragioni di equità ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2822/2025, relativa al ricalcolo del TFS con i sei scatti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 2822/2025, nonché la condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Nel corso del giudizio l'INPS ha dichiarato di avere dato esecuzione alla sentenza, provvedendo l'8 ottobre 2025 al pagamento di euro 8.106,69, corrispondenti al ricalcolo del TFS comprensivo dei cosiddetti sei scatti previsti dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987.

Norme richiamate

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    La disposizione è richiamata quale base normativa del ricalcolo del trattamento di fine servizio riconosciuto al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale oggetto del giudicato durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'avvenuta esecuzione del giudicato e il conseguente soddisfacimento della pretesa rendono prive di oggetto le richieste accessorie di nomina del commissario ad acta e di applicazione di una penalità di mora per il ritardo.
  • In presenza della soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere compensate per ragioni di equità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.