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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20885/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2929/2019. Dalla sentenza emerge però che il ricorso è stato proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. La tardività è riconosciuta espressamente nello stesso ricorso ed è attribuita a un errore del difensore. Il ricorrente richiama anche, in via argomentativa, l'idea che non si possa pretendere dal cittadino straniero una diligenza superiore a quella dell'uomo medio o la conoscenza della legge processuale italiana, ma non formula alcuna istanza di rimessione in termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo: l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello e tale tardività determina decadenza dall'impugnazione. La Corte ha inoltre osservato che la deduzione dell'errore del difensore non vale a superare la tardività in assenza di una formale richiesta di rimessione in termini. Non essendosi costituito il Ministero con controricorso, nulla è stato disposto sulle spese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza

    Il mancato rispetto del termine lungo di impugnazione comporta decadenza dall'impugnazione e quindi inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. è inammissibile, poiché la tardività determina decadenza dal diritto di impugnare.
  • L'errore del difensore, di per sé, non elide gli effetti della tardività se la parte non formula una specifica istanza di rimessione in termini.
  • Quando la parte intimata non si costituisce con controricorso, la Corte può dichiarare che nulla è dovuto per le spese.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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