Cassazione Penale, Ordinanza n. 04485/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito resta ferma: confermata la responsabilità penale per tentata estorsione, con solo riduzione del trattamento sanzionatorio in appello.
Esito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato in secondo grado per il delitto di tentata estorsione, con riduzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla decisione precedente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, la mancata riqualificazione del fatto nei diversi reati di truffa e minaccia; secondo, la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che il primo motivo è stato riproposto senza un confronto critico con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già spiegato sulla base della ricostruzione fattuale la sussistenza degli elementi della tentata estorsione e l'impossibilità di riqualificare il fatto come truffa o minaccia. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che i giudici di appello avevano motivato la recidiva richiamando la biografia criminale dell'imputato e la sua crescente pericolosità, nonché negato le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi apprezzabili.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando non vi siano elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato, con motivazione congrua e non sindacabile in cassazione se adeguata.
Massime di principio
- In sede di legittimità, una censura sulla qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
- La tentata estorsione non può essere sostituita da una qualificazione in termini di truffa o minaccia se la ricostruzione fattuale accolta in sentenza integra gli elementi costitutivi del delitto contestato.
- La valutazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è carente o illogica; è invece insindacabile quando il giudice di merito abbia richiamato la precedenza criminale e l'assenza di dati positivi rilevanti ai fini del trattamento più favorevole.
- La manifesta infondatezza dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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