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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6086 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

G. SNC ha impugnato cinque atti con cui il Comune di Livigno pretendeva il pagamento dei diritti speciali previsti dalla Legge n. 762/1973 per merci, in particolare liquori e profumi, di origine comunitaria introdotte a Livigno transitando attraverso il valico svizzero di Ponte del Gallo. La contribuente sosteneva che la nozione di "estero" prevista dalla legge non potesse comprendere i prodotti originari di altri Stati membri dell’Unione europea. Il Comune, ricorrendo per cassazione, ha contestato sia l’interesse ad agire della contribuente, ritenendo il tributo neutrale e trasferibile sul consumatore finale, sia l’interpretazione della disciplina nazionale e unionale, sostenendo che il diritto speciale dovesse applicarsi a tutti i prodotti entrati attraverso la frontiera svizzera, indipendentemente dalla loro origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto sussistente l’interesse della contribuente a impugnare gli atti, poiché essi comportavano una pretesa tributaria e sanzionatoria direttamente incidente sul suo patrimonio, senza che le sanzioni fossero automaticamente trasferibili al consumatore. Nel merito, ha stabilito che l’applicazione del diritto speciale a merci di origine unionale, per il solo fatto di essere transitate dalla Svizzera, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale e viola il principio di libera circolazione delle merci. La locuzione "introdotti dall’estero" della Legge n. 762/1973 deve essere interpretata come riferita esclusivamente ai prodotti importati da Paesi terzi rispetto all’Unione europea, non ai prodotti originari o in libera pratica negli Stati membri. Il regolamento comunale, nella parte incompatibile con tale interpretazione, deve essere disapplicato. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione e la presenza di orientamenti difformi.

Norme richiamate

  • Legge 1 novembre 1973, n. 762, art. 2, commi 1 e 2

    "Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero"

    La nozione di "estero" riguarda esclusivamente le importazioni da Paesi terzi rispetto all’Unione europea. Non comprende i prodotti originari di Stati membri, anche se transitati attraverso la Svizzera prima dell’ingresso a Livigno.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    L’interesse ad agire sussiste anche quando il tributo possa essere economicamente trasferito sul consumatore, poiché l’atto impositivo e le sanzioni incidono direttamente sulla posizione patrimoniale del contribuente.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, artt. 28 e 30

    "I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri"

    È vietato imporre oneri pecuniari sulle merci originarie degli Stati membri per il solo attraversamento di una frontiera, quando tali oneri non costituiscano il corrispettivo di un servizio specifico.

  • Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 110

    Un tributo interno è compatibile con il diritto unionale solo se applicato sistematicamente secondo criteri obiettivi e indipendenti dall’origine o dal percorso delle merci. Un’imposizione applicata esclusivamente ai prodotti che attraversano una frontiera non ha tale natura.

  • Trattato sull’Unione europea, art. 52, e TFUE, art. 355

    Livigno, pur essendo zona extradoganale e non soggetta integralmente alla disciplina doganale e IVA dell’Unione, resta soggetta ai Trattati europei, salvo le deroghe espressamente previste.

  • Regolamento (CE) n. 2193/1992, art. 3, e Regolamento (UE) n. 952/2013, art. 4

    Livigno è esclusa dal territorio doganale dell’Unione, ma tale esclusione non consente alle autorità locali di introdurre misure incompatibili con i principi generali del diritto dell’Unione.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 3, comma 2, e Direttiva 2006/112/CE, art. 6

    La disciplina IVA unionale non si applica a Livigno; tuttavia, l’esclusione dall’ambito IVA non equivale a un’esclusione generale dall’applicazione dei Trattati e delle regole sulla libera circolazione.

  • Accordo tra CEE e Svizzera del 22 luglio 1972, art. 6

    Nei rapporti commerciali tra Unione europea e Svizzera sono vietate tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all’importazione, rafforzando l’incompatibilità di un onere fondato sul mero transito attraverso il territorio svizzero.

  • Corte di giustizia UE, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Cámara de Comercio di Ceuta

    Anche nei territori con regime fiscale e doganale speciale restano applicabili i principi del Trattato, compreso il divieto di misure che ostacolino la libera circolazione delle merci.

Massime di principio

  • L’esclusione di un territorio dal territorio doganale o dall’ambito IVA dell’Unione non comporta l’esclusione dall’applicazione dei principi fondamentali dei Trattati europei.
  • Un tributo locale applicato a merci di origine unionale per il solo fatto di aver attraversato una frontiera può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere quindi illegittimo.
  • Per valutare la legittimità di un onere sulle merci conta principalmente l’origine unionale o extracomunitaria del prodotto, non il percorso fisico seguito prima dell’ingresso nel territorio interessato.
  • Le espressioni normative come "estero" devono essere interpretate alla luce del contesto europeo vigente al momento della legge e non possono essere ampliate da un regolamento comunale fino a ricomprendere merci dell’Unione europea.
  • Un’imposizione qualificabile come tributo interno deve applicarsi secondo criteri oggettivi e indipendenti dalla provenienza o dal passaggio transfrontaliero; se colpisce soltanto le merci importate, è potenzialmente discriminatoria.
  • Il contribuente ha interesse a impugnare un atto impositivo anche quando sostenga di poter trasferire il costo sul consumatore, perché la pretesa tributaria e le sanzioni incidono direttamente sulla sua sfera patrimoniale.

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