Cassazione Civile, Sentenza n. 31125/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle sentenze della Corte d'Appello di Palermo relative a una lunga controversia successoria: Adele Marsala aveva chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie del padre (istituzione di erede universale a favore del fratello) per lesione della quota di legittima e la conseguente reintegrazione. Le questioni principali dedotte in cassazione riguardavano: (i) il criterio di stima da adottare per determinare l'entità della lesione e per la divisione dei beni (data di apertura della successione vs. data della divisione), (ii) la valutazione di alcune liberalità/donazioni indirette (in particolare il fondo di Cortevecchia) e la loro imputazione alla massa ereditaria, (iii) la quantificazione e spettanza dei frutti (redditi) dei beni oggetto di comunione/assegnazione, anche alla luce dei rendiconti del custode giudiziario, e (iv) presunte omissioni e vizi istruttori/di motivazione nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte rilevando un errore di diritto sulla regola di stima: ha affermato che, quando l'azione di riduzione esperita contro disposizioni a titolo universale crea una comunione fra l'erede istituito e il legittimario, la determinazione della lesione e della quota si deve calcolare con riferimento al valore dell'asse alla data di apertura della successione (riunione fittizia), ma se poi si procede alla divisione della comunione così insorta la stima dei beni deve essere aggiornata al valore venale e allo stato esistente alla data di effettivo scioglimento della comunione (data della divisione). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di merito per nuova valutazione e divisione aggiornata; ciò comporta la rinnovata quantificazione dei frutti e la revisione delle attribuzioni in natura. Altri motivi sono stati rigettati o dichiarati assorbiti: in particolare sono stati respinti integralmente il 5° e 7° motivo; il 3° e il 4° sono stati parzialmente respinti; il 1° e il 6° sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre confermato che, in assenza di prova contraria, il rendiconto del custode è determinante per l'accertamento dei frutti e non è possibile attribuire frutti in presenza di rendiconto senza saldo attivo salvo prova contraria offerta dalla parte.
Norme richiamate
art. 556 c.c.
Regola la riunione fittizia: per determinare la massa ereditaria ai fini della legittima si tiene conto del valore dei beni alla data di apertura della successione; la Corte ha richiamato questa norma per stabilire il valore iniziale della quota di legittima.
art. 564 c.c.
Imputazione delle liberalità alla quota di legittima: la Corte ha applicato il principio di imputazione delle donazioni/altri atti di liberalità alla quota spettante al legittimario.
art. 560 c.c.
Effetti della riduzione su disposizioni a titolo particolare e universale: la sentenza distingue gli effetti della riduzione per legati/donazioni e per istituzioni a titolo universale e richiama la diversa conseguenza in termini di comunione ereditaria.
art. 561 c.c.
Norma speciale sui frutti in caso di azione di riduzione su singoli beni: la Corte ha osservato che l'art. 561 c.c. è applicabile in ipotesi diverse rispetto alla comunione che nasce dall'accoglimento della riduzione di una istituzione universale.
art. 726 c.c.
Regola la stima per la divisione: la Corte ha stabilito che una volta che la comunione è insorta per effetto della riduzione, la stima ai fini divisionali deve essere aggiornata alla data di effettivo scioglimento (art. 726).
art. 757 c.c.
Effetto retroattivo della divisione sui frutti: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la divisione produce effetti retroattivi sui frutti non ancora separati, con conseguenze sulla spettanza degli stessi.
art. 820 e art. 821 c.c.
Principi generali sui frutti della cosa comune: richiamati per stabilire spettanza e modalità di attribuzione dei frutti in caso di comunione e divisione.
art. 2697 c.c.
Onere della prova: la Corte ha ricordato che, in ordine ai frutti non dimostrati dal rendiconto del custode, l'attrice aveva l'onere di fornire prova contraria per ottenere riconoscimenti aggiuntivi.
art. 342 c.p.c.
Regole sulla motivazione dei motivi d'appello: la Corte ha ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di specificità o autosufficienza ai sensi di questo articolo.
art. 131, art. 132, art. 177, art. 279 c.p.c.
Norme processuali richiamate in relazione a motivazione, contestazione e mezzi istruttori; la Corte ha esaminato la corretta applicazione/formulazione delle censure processuali e delle relative omissioni.
Cass. S.U. n. 9282/1992 (giurisprudenza consolidata)
Principio sul valore della donazione indiretta e sulla riunione fittizia: la Corte richiama l'orientamento delle Sezioni Unite sul valore dell'immobile come oggetto della donazione indiretta e sui criteri di valutazione.
Cass. n. 2975/1991; Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 18468/2020; Cass. S.U. n. 33645/2022 (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata per distinguere azione di riduzione e divisione, per la misura dei frutti e per i principi probatori in caso di danno/frutti non provati.
Massime di principio
- In una azione di riduzione contro una istituzione a titolo universale la determinazione dell'entità della lesione (riunione fittizia e calcolo della quota di legittima) si effettua con i valori al momento dell'apertura della successione.
- Se l'azione di riduzione ha successo e crea una comunione fra erede istituito e legittimario, la successiva divisione richiede l'aggiornamento della stima dei beni alla data di effettivo scioglimento della comunione (data della divisione).
- La divisione e la riduzione possono essere esperite nel medesimo processo per ragioni di economia, ma la riduzione conserva carattere pregiudiziale: il legittimario acquista la qualità di coerede solo dopo l'accoglimento della riduzione.
- I frutti spettanti devono essere quantificati coerentemente con la natura della comunione: se la divisione è effettuata e i frutti non erano separati, la legge e la giurisprudenza prevedono effetti retroattivi; tuttavia, la parte che invoca frutti deve fornire la prova o controprova quando il rendiconto del custode non evidenzia un saldo positivo.
- Le statuizioni passate in giudicato (giudicati di merito) sulla composizione della massa ereditaria o sul criterio di valutazione sono vincolanti e ostacolano rilitigi sulla stessa materia salvo che siano stati impugnati e cassati.
- In caso di donazioni indirette la prassi giurisprudenziale recente tende a considerare l'immobile (o il suo valore venale) come oggetto della liberalità; tuttavia, decisioni anteriori possono vincolare i giudici successivi se non sono state invalidate.
- L'onere della prova rimane cruciale: chi pretende una prestazione (es. frutti) deve fornire elementi di prova idonei; in assenza di prova precisa il giudice può rigettare la richiesta o liquidare equitativamente se la disponibilità del bene è provata.
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