Cassazione Penale, Ordinanza n. 04150/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona interessata ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello di Bari, sezione misure di prevenzione, che aveva rigettato il suo appello avverso il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni. Con un unico motivo ha dedotto motivazione inesistente e/o apparente in relazione all'art. 4 lett. i-ter del d.lgs. 159/2011, sostenendo che mancassero i presupposti per l'inquadramento nella categoria di pericolosità applicata. La Corte rileva però che le doglianze erano generiche e assertive, in parte fondate su valutazioni di fatto, e miravano in sostanza a censurare il ragionamento motivazionale del provvedimento impugnato, profilo non deducibile nel procedimento di prevenzione in sede di legittimità. Inoltre, il ricorso riproponeva questioni già esaminate e disattese dalla Corte di appello, che aveva motivato richiamando le fonti di prova e il fatto che il soggetto risultava indiziato del delitto di tentato omicidio ai danni della moglie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del decreto impugnato non fosse né apparente né inesistente, perché la Corte di appello aveva adeguatamente argomentato sul corretto inquadramento del soggetto nella categoria di pericolosità di cui all'art. 4 lett. i-ter del d.lgs. 159/2011, valorizzando gli indizi relativi al tentato omicidio nei confronti della moglie. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 lett. i-ter d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata come base per l'inquadramento del soggetto nella categoria di pericolosità rilevante ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione non può essere fondato su censure meramente assertive o su una richiesta di nuova valutazione del merito, quando si deduca in realtà un vizio di motivazione non consentito in sede di legittimità.
- La motivazione è apparente o inesistente solo quando il provvedimento non renda percepibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la Corte territoriale ha esaminato le fonti di prova e risposto alle contestazioni, il vizio non ricorre.
- L'inquadramento del proposto nella categoria di pericolosità può essere sorretto da elementi indiziari riferiti a gravi delitti, purché il provvedimento dia conto in modo adeguato delle ragioni del giudizio.
- La riproposizione in cassazione di questioni già vagliate e confutate dal giudice di merito non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso se non si confronta puntualmente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
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