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Sentenza

Sentenza n. 752/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 2.1.2025, n. 1124.

Giustizia amministrativa202600334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 2 gennaio 2025, n. 1124

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico dal 2019/2020 al 2023/2024. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito e non ha formulato contestazioni nel merito. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nel caso considerato, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può fissare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, determinandone decorrenza e termine finale.

Massime di principio

  • L'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle pubbliche amministrazioni consente di promuovere il giudizio di ottemperanza, ove l'amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata l'inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il successivo esercizio dei poteri sostitutivi in caso di persistente inerzia.
  • Su richiesta della parte interessata, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il dies a quo nel termine assegnato all'amministrazione e il dies ad quem nell'esecuzione del giudicato o nell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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