Sentenza n. 4017/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 825/2024, depositata in data 17 dicembre 2024, il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio relativa alla ricostruzione della carriera, alle differenze retributive e alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla rideterminazione della ricostruzione di carriera mediante valorizzazione integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive e delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Al momento della proposizione del ricorso il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato l'inquadramento stipendiale e, successivamente, ha accreditato alla ricorrente le differenze retributive, per complessivi euro 2.048,22 lordi. È rimasto ineseguito il capo relativo alle spese di lite. La ricorrente ha tuttavia agito esclusivamente in proprio, senza che il procuratore antistatario assumesse la qualità di ricorrente per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo al capo relativo alle differenze retributive, poiché il pagamento intervenuto nel cedolino del giugno 2026 ha integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito con il ricorso. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda di ottemperanza relativa alle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario. La distrazione ex art. 93 c.p.c. instaura, nei limiti delle somme liquidate, un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; pertanto il difensore è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della statuizione sulle spese, anche mediante il rito dell'ottemperanza. Nel caso concreto avrebbe dovuto agire il procuratore in proprio, mentre il ricorso era stato proposto esclusivamente nell'interesse della parte vittoriosa. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se dovuto e distrazione in favore del difensore antistatario, in applicazione della soccombenza virtuale: l'Amministrazione aveva adempiuto al capo principale solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
al procuratore distrattario delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l'ottemperanza alla relativa statuizione
La distrazione delle spese attribuisce al difensore distrattario una legittimazione esclusiva all'esecuzione della statuizione relativa alle spese processuali, anche mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
La sentenza esecutiva è stata notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 13 comma 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la regolazione dell'onere del contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando una sentenza dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, si instaura un rapporto autonomo tra il difensore e la parte soccombente; il difensore distrattario è pertanto l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della statuizione sulle spese mediante il giudizio di ottemperanza.
- Il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente al capo effettivamente adempiuto.
- La domanda di ottemperanza proposta dalla parte vittoriosa, anziché dal difensore distrattario, è inammissibile limitatamente al capo della sentenza che abbia disposto il pagamento delle spese processuali direttamente in favore del difensore.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se la domanda relativa al capo adempiuto è divenuta improcedibile.
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