Cassazione Penale, Sentenza n. 36252/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti dei tre giudici del collegio del Tribunale di Roma che avevano partecipato a precedenti provvedimenti di prevenzione (sequestro, confisca e misure ex art. 34/34-bis d.lgs. 159/2011) concernenti rapporti economici tra GF Impresit s.r.l. e società riconducibili al proposto Andrea Scanzani. Contestavano che quei giudici avessero già espresso valutazioni di merito sui medesimi fatti (idem factum) rilevanti anche nel procedimento di prevenzione in cui veniva chiesta la ricusazione. La Corte di Appello di Roma aveva dichiarato la ricusazione inammissibile "de plano" per manifesta infondatezza, ritenendo che non esistesse coincidenza di giudizio. I ricorrenti hanno quindi impugnato tale ordinanza in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo illegittimo l'uso della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., perché la questione era controversa e richiedeva valutazione in contraddittorio. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Roma per il prosieguo del procedimento, con obbligo di decidere sulla ricusazione secondo la procedura camerale/udienza ex art. 127 cod. proc. pen. (avvalendosi anche dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite nella sentenza "Lapelosa"). Di conseguenza la pronuncia di inammissibilità è stata cancellata e la materia dovrà essere nuovamente esaminata dalla Corte territoriale con il rispetto del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità "de plano" è ammessa solo per difetti formali o per manifesta infondatezza dei motivi; non può essere usata quando i motivi poggiano su questioni giurisprudenziali controverse che richiedono valutazione in contraddittorio.
art. 37, cod. proc. pen.
Disciplina le cause di incompatibilità/ricusazione del giudice; la Corte ha richiamato l'interpretazione estensiva derivante dalla giurisprudenza costituzionale e dalle Sezioni Unite, ritenendo applicabile l'articolo anche nel procedimento di prevenzione quando il giudice abbia già espresso valutazioni di merito sui medesimi fatti e sul medesimo soggetto.
art. 34 e art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011
Si tratta di misure di natura patrimoniale/amministrativa e di controllo giudiziario con presupposti diversi da sequestro/confisca penale; tuttavia la Corte non esclude in via generale che provvedimenti adottati su base fattuale identica possano determinare situazioni di incompatibilità del giudice chiamato a pronunciarsi successivamente.
art. 127, cod. proc. pen.
Richiede la decisione della ricusazione con audizione in camera di consiglio (contraddittorio) quando la questione non è manifestamente infondata; la Cassazione ha disposto che la Corte di Appello debba procedere secondo questa forma.
Sezioni Unite, sentenza n. 16102 del 24/02/2022 (Lapelosa)
"è indubbio che l'esigenza di terzietà del giudice deve presiedere a qualunque 'procedimento'"
Confermata l'applicabilità dell'art. 37 anche ai procedimenti di prevenzione: l'incompatibilità può sussistere quando il giudice si sia già espresso sullo stesso fatto o su circostanze che concorrono a definire la res iudicanda, salva una specifica esclusione per certe valutazioni cautelari.
Corte Costituzionale, sentenza n. 283 del 14/07/2000
Ha inciso sull'interpretazione dell'art. 37 estendendo la possibilità di ricusazione al caso in cui il giudice abbia espresso valutazioni di merito in altro procedimento, anche non penale; principio richiamato dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità "de plano" per manifesta infondatezza (art. 41, comma 1) è ammissibile solo quando i motivi siano evidentemente privi di plausibilità; se i motivi sollevano questioni giurisprudenziali controverse occorre procedere con udienza e contraddittorio ex art.127.
- L'art. 37 cod. proc. pen. può essere applicato anche nei procedimenti di prevenzione: l'incompatibilità può sorgere se il giudice si è già pronunciato in precedenti atti (anche non sentenze) su fatti o circostanze sostanzialmente coincidenti e che incidono sulla decisione successiva.
- Non basta la mera cognizione o valutazione incidentale dei fatti per integrare automaticamente incompatibilità; occorre verificare se l'intervento precedente abbia espresso valutazioni di merito rilevanti e pregnanti rispetto alla successiva decisione.
- Nei casi in cui siano coinvolti "terzi interessati" (persone che non sono proposte ma subiscono misure patrimoniali), va riconosciuto un rafforzato standard di tutela: essi hanno diritti di partecipazione e impugnazione e la valutazione di incompatibilità non può essere esclusa in via generale.
- Le misure ex art.34/34-bis d.lgs. 159/2011 hanno natura e presupposti diversi rispetto a sequestro/confisca penale; tuttavia, l'identità oggettiva e soggettiva dei fatti tra procedimenti può determinare un effetto pregiudicante sufficiente a motivare la ricusazione.
- Quando si prospetta ricusazione fondata su questioni complesse o controverse è obbligatorio adottare la procedura con audizione (art.127) per garantire il contraddittorio; l'adozione impropria del rito "de plano" è causa di annullamento.
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