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Sentenza

Sentenza n. 5336/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 1155/2024 del 14 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202507149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1155/2024 del Tribunale di Napoli, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 1155/2024 del 14 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna al pagamento di 2.000 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio, chiedendo l'ordine di adempiere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso è accolto: il Ministero deve eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di inottemperanza, è nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura della difesa della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero è condannato a pagare, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. La costituzione del Ministero è stata meramente formale e non sono stati allegati elementi ostativi all'esecuzione. Le spese sono poste a carico del Ministero e liquidate in 1.200 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere applicata una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; è ritenuta non manifestamente iniqua se commisurata agli interessi legali.

  • art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l'ufficio del Ministero presso cui opera il soggetto nominato commissario ad acta, al quale è riconosciuta la facoltà di delegare le attività esecutive a un funzionario della medesima amministrazione.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'esecuzione del giudicato né adduca elementi ostativi, il giudice può ordinarle di adempiere entro un termine e nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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