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Sentenza

Sentenza n. 3445/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 375/2025 del 19 febbraio 2025 del Tribunale di Nola, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506912

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di 1.000 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Nola n. 375/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle la somma di 1.000 euro mediante emissione del buono elettronico della carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: il Ministero è stato condannato al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individuato come base organizzativa per la nomina del Responsabile della Direzione generale competente quale commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o responsabile dell'amministrazione inottemperante con facoltà di delega, per il compimento degli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Su richiesta della parte, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, il giudice può applicare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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