Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/04/2024. Dal testo emerge che i motivi erano diretti, in sostanza, a ottenere una diversa decisione nel merito sulla responsabilità, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché meramente rivalutativi e, per il resto, del tutto generici: le doglianze sarebbero state formulate con evocazioni astratte, senza precisi riferimenti in fatto o in diritto e senza puntuale indicazione dei passaggi motivazionali censurati o dei vizi denunciati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente chiedeva sostanzialmente una rivalutazione del merito sulla responsabilità e che gli ulteriori motivi difettavano del requisito di specificità, perché privi di chiari riferimenti fattuali e giuridici e di un'esatta individuazione delle parti della motivazione asseritamente carenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso privo di specificità dei motivi è inammissibile; i motivi devono consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla giurisprudenza, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e puntualmente correlati ai passaggi della decisione impugnata che si assumono viziati; non sono ammissibili censure formulate in modo astratto o assertivo.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una richiesta di rivalutazione del merito o della responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede non solo l'indicazione del punto della decisione contestato, ma anche l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
- ordinanza_penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →