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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10105/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/04/2024. Dal testo emerge che i motivi erano diretti, in sostanza, a ottenere una diversa decisione nel merito sulla responsabilità, ma la Corte li ha ritenuti inammissibili perché meramente rivalutativi e, per il resto, del tutto generici: le doglianze sarebbero state formulate con evocazioni astratte, senza precisi riferimenti in fatto o in diritto e senza puntuale indicazione dei passaggi motivazionali censurati o dei vizi denunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente chiedeva sostanzialmente una rivalutazione del merito sulla responsabilità e che gli ulteriori motivi difettavano del requisito di specificità, perché privi di chiari riferimenti fattuali e giuridici e di un'esatta individuazione delle parti della motivazione asseritamente carenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso privo di specificità dei motivi è inammissibile; i motivi devono consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo i casi esclusi dalla giurisprudenza, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e puntualmente correlati ai passaggi della decisione impugnata che si assumono viziati; non sono ammissibili censure formulate in modo astratto o assertivo.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una richiesta di rivalutazione del merito o della responsabilità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede non solo l'indicazione del punto della decisione contestato, ma anche l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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