Sentenza n. 1800/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza Per l'ottemperanza della sentenza n. 1480/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 360/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 06.06.2025, notificata il 12.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recante condanna all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1480/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditarle sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva integralmente pagato le somme dovute in base al titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la ricorrente ottenuto piena soddisfazione della propria pretesa nel corso del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in applicazione del principio di causalità. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere poste a suo carico secondo il principio di causalità se il suo adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso.
- La dichiarazione dei difensori di essere antistatari consente la distrazione delle spese liquidate in loro favore.
Come è indicizzato
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