Ordinanza n. 215/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco, unitamente al parere comunale negativo sulla conformità urbanistico-edilizia dell'opera
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Responsabile dell'Area Agricoltura, Foreste, Ambiente e Difesa del Suolo della Comunità Montana Valle Seriana ha respinto la domanda di autorizzazione/compatibilità per la trasformazione del bosco, presentata per realizzare l'allacciamento ai servizi a rete di un fabbricato sito nel Comune di Villa di Serio. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione comunale e il parere negativo del Comune sulla conformità urbanistico-edilizia dell'opera. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti, nonché, secondo quanto riportato nell'ordinanza, l'enunciazione dell'immediato consenso a taluni lavori e l'ordine all'amministrazione di rideterminarsi secondo parametri specificamente indicati. A sostegno del periculum in mora ha dedotto genericamente che il rigetto avrebbe impedito la realizzazione degli allacciamenti, il pieno godimento del fabbricato esistente e la progettazione di interventi di minimo riattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha riservato alla fase di merito le valutazioni sul fumus boni iuris, rilevando comunque che non emergevano evidenze tali da giustificare le ulteriori misure richieste, consistenti nell'immediato consenso a lavori o nell'ordine all'amministrazione di rideterminarsi secondo parametri predeterminati. La domanda è stata ritenuta carente soprattutto sotto il profilo del periculum in mora: le deduzioni sul danno erano generiche e non dimostravano che il pregiudizio fosse grave e irreparabile nel tempo necessario alla decisione del ricorso, come richiesto dall'art. 55, comma 1, c.p.a. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che la ricorrente si era qualificata come nuda proprietaria, circostanza che, in assenza di deduzioni contrarie, appariva incompatibile con il lamentato pregiudizio al godimento del fabbricato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Comune costituito, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 43 l.r. Lombardia n. 31/2008
autorizzazione forestale per la trasformazione del bosco
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di autorizzazione forestale oggetto del provvedimento impugnato; l'ordinanza non ne definisce in concreto l'interpretazione sostanziale.
art. 55, comma 1, c.p.a.
gravità e irreparabilità del danno durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso
La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto caratterizzato da gravità e irreparabilità; deduzioni generiche non sono sufficienti.
Massime di principio
- La concessione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. presuppone la dimostrazione concreta del periculum in mora, ossia di un pregiudizio grave e irreparabile destinato a verificarsi durante il tempo necessario per la decisione del ricorso.
- La mera allegazione dell'impossibilità di realizzare lavori o allacciamenti, senza elementi concreti sulla gravità e irreparabilità del danno, non è sufficiente a fondare la sospensione cautelare dell'atto amministrativo.
- La posizione sostanziale dichiarata dal ricorrente deve essere coerente con il pregiudizio dedotto: la qualifica di nudo proprietario, in assenza di specifiche deduzioni contrarie, può escludere la compromissione del godimento materiale del bene invocata ai fini cautelari.
- Nella fase cautelare il giudice può riservare al merito le valutazioni sul fumus boni iuris e, comunque, negare la misura quando non risulti dimostrato il periculum in mora.
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